diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 4589 del 25/11/1994 Cc. (dep. 04/01/1995) Rv. 200836 - 01

Imputato - Dichiarazioni - Indizianti | Divieto di utilizzazione - Operatività "erga omnes" - Presupposto: mancata attribuzione della qualità di indagato - Inosservanza, ove tale attribuzione vi sia stata, delle formalità attinenti al diritto della difesa - Possibile rilevanza sul solo piano della nullità - Fattispecie: chiamata in correità da parte di soggetto interrogato dalla P.G..
Stato
decisa il 1994-11-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200836-01

Imputato - Dichiarazioni - Indizianti

L'inutilizzabilità "erga omnes" delle dichiarazioni rese da persone che doveva, sin dall'inizio essere sentita nella veste di indagato, sancita dall'art. 63 comma secondo cod. proc. pen., presuppone non già la mera inosservanza delle garanzie di difesa previste per tale soggetto, ma, a monte, la mancata attribuzione allo stesso della suddetta qualità; pertanto a nulla rileva ai fini della sola utilizzabilità, una volta che tale attribuzione sia avvenuta, la circostanza che le dichiarazioni siano state rese in modo irregolare, potendo ciò incidere soltanto sul diverso piano della nullità per violazione dei diritti di difesa del dichiarante. (Affermando siffatti principi la Cassazione ha ritenuto l'utilizzabilità nei confronti di un chiamato in correità delle dichiarazioni rese a suo carico dal chiamante che era stato arrestato in flagranza di reato ed interrogato dalla P.G. quale indagato, pur senza l'assistenza di un difensore).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 63 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 63 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)