diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1321 del 13/04/1987 Cc. (dep. 06/06/1987) Rv. 176112 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE - PERICOLOSITÀ - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1987-04-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/176112-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE - PERICOLOSITÀ - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

Le misure di prevenzione - per le quali è stata assicurata la duplice riserva, di legge e di giurisdizione - devono coprire quei settori preclusi al diritto penale per i limiti scaturenti dal principio di offensività e di legalità e per esse il legislatore non ha potuto prevedere fattispecie individualizzanti "più pregnanti". Da ciò deriva che in tema di Disposizioni contro la mafia ai fini dell'accertamento della pericolosità è sufficiente il riferimento a sospetti fondati su elementi obiettivi o fatti specifici dai quali si possa evincere la qualità nel proposto di indiziato di appartenenza ad una associazione mafiosa, ossia ad una particolare aggregazione di cui l'art. 416-bis cod. pen. fornisce una definizione incentrata sulla "vocazione imprenditoriale" del mafioso.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 13, Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 1, Legge 13/09/1982 num. 646 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)