diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1390 del 06/05/1968 (Rv. 333006 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI COSA GIUDICATA - PROPOSIZIONE - FORMULE SACRAMENTALI - NECESSITA - ESCLUSIONE - RICHIESTA DI SOSPENSIONE PER L'ESITO DI ALTRO GIUDIZIO E PRODUZIONE DELLA SENTENZA - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1968-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333006-01

COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI COSA GIUDICATA - PROPOSIZIONE - FORMULE SACRAMENTALI - NECESSITA - ESCLUSIONE - RICHIESTA DI SOSPENSIONE PER L'ESITO DI ALTRO GIUDIZIO E PRODUZIONE DELLA SENTENZA - SUFFICIENZA.*

La proposizione dell'eccezione di cosa giudicata (C.d. giudicato esterno) non richiede l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che essa risulti, sia pure implicitamente, proposta in relazione al contenuto sostanziale delle deduzioni e richieste avanzate dalla parte. Pertanto, la proposizione di tale eccezione e implicita nella richiesta di sospensione del processo in attesa dell'esito di un altro giudizio, poi concluso con la sentenza, dalla quale si assume derivare il giudicato e nella produzione, una volta riassunto il processo sospeso, di detta sentenza, essendo in tale comportamento manifesta la volonta di invocare nel giudizio gli effetti del giudicato formatosi nell'altro processo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)