Sez. L, Sentenza n. 4022 del 01/03/2016 (Rv. 639166 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE | Domanda di costituzione di rendita per malattia professionale - Richiesta in appello di cumulo con altra rendita relativa a diversa malattia professionale - Inammissibilità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE
In tema di riconoscimento di rendita per malattia professionale è inammissibile la richiesta in appello, formulata ex art. 80 del d.P.R. n. 1124 del 1965, di cumulo con altra rendita relativa a diversa malattia professionale non riferibile a modificazioni delle condizioni fisiche dell'assicurato successive alla proposizione della iniziale domanda, atteso che tale richiesta comporta la valutazione dei fatti costitutivi della nuova fattispecie dedotta, in violazione dei limiti posti dall'art. 437 c.p.c., senza che sia applicabile il disposto dell'art. 149 disp. att. c.p.c., che opera solo ove il diverso infortunio sia intervenuto in corso di giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, DPR 30/06/1965 num. 1165 art. 80, DPR 30/06/1965 num. 1165 art. 83
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)