Sez. 1, Sentenza n. 11722 del 28/10/1992 (Rv. 479190 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Stato d'insolvenza - In genere | "Pactum de non petendo" fra tutti i creditori ed un imprenditore societario - Insolvenza della società - Esclusione - Dilazione dei propri crediti e pagamenti dei debiti della società verso altri creditori - Accordo stipulato fra alcuni creditori e la società - Stato d'insolvenza della società - Permanenza - Condizioni.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Stato d'insolvenza - In genere
Al fine della dichiarazione di fallimento, mentre il "pactum de non petendo" tra tutti i creditori ed un imprenditore societario, con cui i primi consentano una dilazione del pagamento dei loro crediti, incide "direttamente" sull'inadempimento, escludendo l'insolvenza della società, l'accordo tra alcuni creditori e la società, nel senso che tali creditori, oltre a consentire una dilazione dei propri crediti, provvedano a pagare i debiti della società verso altri creditori, incide solo "indirettamente" sull'inadempimento, e non esclude l'insolvenza della società, nel caso in cui i creditori violino il patto nella parte relativa al pagamento dei debiti degli altri creditori, atteso che lo stato di insolvenza deve essere valutato nella sua obiettività e che, pertanto, va ritenuto sussistente anche se le cause che l'hanno determinato non siano imputabili all'imprenditore.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 5 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)