Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta
Testo in vigore al
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1 Norme generali sul sistema elettorale
1. Il Consiglio regionale della Valle di Aosta e' eletto a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto attribuito con scrutinio di lista e rappresentanza proporzionale.
2. Ogni elettore dispone di un voto di lista, ed ha facolta' di attribuire fino a tre preferenze nei limiti e con le modalita' stabilite dalla presente legge.
Art. 2 Rinvio alle norme per la elezione della Camera dei deputati
1. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, per le elezioni dei consiglieri regionali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'elezione della Camera dei Deputati e successive modificazioni.
2. Per l'applicazione del citato testo unico, le parole: "Camera dei Deputati", "Deputati", "Segreteria della Camera dei Deputati", si intendono sostituite rispettivamente con le seguenti: "Consiglio della Valle", "Consiglieri regionali", "Segreteria del Consiglio della Valle".
Art. 3 Convocazione dei comizi elettorali
1. Il quinquennio di carica del consiglio regionale decorre dalla data della elezione.
2. I comizi elettorali sono convocati dal presidente della giunta regionale con decreto da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della regione non meno di trenta e non piu' di quarantacinque giorni prima della scadenza del consiglio regionale, e per un giorno anteriore al sessantesimo giorno successivo alla scadenza.
3. Lo stesso decreto fissa la data della prima riunione del consiglio regionale, da tenersi non oltre il ventesimo giorno dalla proclamazione degli eletti.
4. I sindaci dei Comuni della Regione danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con apposito manifesto che deve essere affisso entro cinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso.
Art. 4 Diritto di voto
1. Sono ammessi a votare i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.
Art. 5
1. Sono eleggibili a consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della Valle d'Aosta, che abbiano compiuto il ventunesimo anno di eta' entro il primo giorno dell'elezione.
Art. 6 Cause di ineleggibilita'
1. Non sono eleggibili:
a) i deputati e i senatori;
b) il capo e il vice capo della polizia;
c) i capi di gabinetto dei Ministri;
d) i funzionari di pubblica sicurezza, i magistrati, gli ufficiali generali superiori delle Forze armate delle Stato che esercitano le loro funzioni nella Regione;
e) I dipendenti dell'amministrazione regionale, che occupano posti inclusi nelle tabelle dell'allegato c) della legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1, e i funzionari della carriera direttiva o assimilata degli enti, istituti o aziende dipendenti o sottoposti alla vigilanza della regione, nonche' gli amministratori di tali enti, istituti o aziende (esclusi comuni e comunita' montane).
2. Le cause di ineleggibilita' non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate prima dell'accettazione della candidatura.
3. Coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla amministrazione regionale, da enti, istituti o aziende dipendenti o sottoposti alla sua vigilanza, non compresi nelle categorie di ineleggibili, in caso di elezione sono collocati in aspettativa per mandato consiliare per tutta la durata della carica, secondo le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 e successive modificazioni.
Art. 7 Altre cause di ineleggibilita'
1. Sono altresi' ineleggibili:
a) coloro che hanno il maneggio del denaro della legione e non ne hanno reso ancora il conto;
b) coloro che hanno lite pendente con la Regione o che, avendo con essa un debito liquido, sono stati legalmente messi in mora, salvo che non si tratti di fatto connesso con l'esercizio del mandato;
c) coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 9 e all'articolo 10 del testo unico della legge per l'elezione della Camera, dei Deputati, intendendosi riferiti alla Regione anziche' allo Stato, i motivi di ineleggibilita' indicati nell'articolo 10 predetto;
d) i funzionari che devono invigilare sulla Amministrazione della Regione e gli impiegati dei loro uffici;
e) gli amministratori della Regione e degli Istituti posti sotto vigilanza, responsabili tanto in linea amministrativa che civile.
Art. 8 Cause di incompatibilita'
1. La funzione di consigliere regionale e' incompatibile con quella di sindaco, assessore, consigliere comunale e amministratore di comunita' montana della regione. L'eletto nel Consiglio regionale che sia sindaco o consigliere di un Comune della Regione deve dichiarare alla. Presidenza del Consiglio regionale, entro otto giorni dalla convalida delle elezioni, quale carica prescelga.
2. Mancando l'opzione si intende prescelta la carica di consigliere regionale e l'eletto decade dalle altre funzioni. In caso di rinuncia il seggio vacante e' attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
Art. 9 Presentazione delle liste
1. Le liste dei candidati devono essere presentate alla cancelleria del tribunale di Aosta dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentesimo giorno antecedente quello della votazione.
2. Le liste, comprendenti ciascuna un numero di candidati non inferiore a 10 e non superiore a 35, devono essere presentate da non meno di 109 e non piu' di 300 elettori iscritti nelle liste elettorali di un Comune della, Regione.
3. Per i partiti o gruppi politici costituiti nel consiglio regionale in gruppi consiliari nella legislatura precedente o che nell'ultima elezione del consiglio regionale abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio, le liste dei candidati possono essere sottoscritte dal presidente o dal segretario nazionale o dai presidenti o segretari regionali o provinciali che tali risultino per attestazioni dei rispettivi presidenti o segretari nazionali, ovvero da rappresentanti all'uopo da questi ultimi incaricati con mandato autenticato da notaio.
4. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da cancelliere di pretura.
5. Non si applicano le disposizioni del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, relative al deposito del contrassegno di lista presso il Ministero dell'interno. Il modello del contrassegno di lista deve
essere depositato, in triplice esemplare, con la lista dei candidati.
6. L'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il Tribunale
di Aosta, esercita le sue funzioni con l'intervento di tre magistrati di cui uno presiede, nominati dal presidente del tribunale entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.
7. L'Ufficio centrale circoscrizionale procede all'esame dei contrassegni di lista in base alle norme degli articoli 14, secondo e terzo comma, e 16, secondo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361.
8. Il manifesto contenente le liste dei candidati deve essere pubblicato entro il quindicesimo giorno antecedente quello delle elezioni.
Art. 10 Certificati di iscrizione nelle liste elettorali
1. I certificati di iscrizione nelle liste elettorali sono compilati entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi e sono consegnati agli elettori entro il quarantesimo giorno dalla pubblicazione medesima.
2. I certificati non recapitati al domicilio degli elettori ed i duplicati possono essere ritirati presso l'ufficio comunale dagli elettori medesimi, a decorrere dal quarantunesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto anzidetto.
Art. 11 Schede di votazione
1. Le schede sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore; sono tornite dalla Giunta regionale con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.
Art. 12 Votazione in sezione discesa dalla propria
1. Gli elettori di cui agli articoli 48 e 49 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361 e dell'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136 , per la elezione della Camera dei Deputati sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel Comune nel quale si trovano per causa di servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione.
2. I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, con le modalita' di cui agli articoli 51, 52, 53 e 54 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, purche' siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione.
3. I detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare con le modalita' di cui agli articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, purche' siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione.