Sez. 5, Sentenza n. 15313 del 29/11/2000 (Rv. 542275 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL CONTRIBUENTE - IN GENERE | Ricorso in appello - Sottoscrizione del difensore - Apposta solo sotto la certificazione dell'autenticità della firma della parte conferente la procura - Equivalenza alla sottoscrizione del ricorso - Configurabilità - Conseguenze - Controversie di valore pari o superiore ai cinque milioni - Ammissibilità del ricorso.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL CONTRIBUENTE - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, la sottoscrizione del difensore con la quale viene autenticata la firma della parte apposta per il conferimento della procura in calce al ricorso in appello deve intendersi quale sottoscrizione dello stesso. Ne consegue l'ammissibilità dell'atto di impugnazione anche in caso di controversie di valore pari o superiore a cinque milioni di lire, per le quali vige la regola della obbligatorietà della sottoscrizione del ricorso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., DPR 31/12/1992 num. 546 art. 12 com. 5 CORTE COST., DPR 31/12/1992 num. 546 art. 18 com. 3 CORTE COST., DPR 31/12/1992 num. 546 art. 53 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)