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Sez. 3, Sentenza n. 8730 del 01/07/1985 Ud. (dep. 10/10/1985) Rv. 170619 - 01

FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI - ASSOCIAZIONE CONTRABBANDIERA - AUTONOMO REATO DOGANALE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1985-07-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/170619-01

FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI - ASSOCIAZIONE CONTRABBANDIERA - AUTONOMO REATO DOGANALE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*

L'associazione contrabbandiera, di cui all'art. 295 lett. D) d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 non costituisce più, secondo la vigente legge doganale, un autonomo reato doganale, ma rientra nella comune associazione a delinquere, di cui all'art. 416 cod. pen., che, ove effettivamente seguita da reati di contrabbando, viene punita, oltre che con le pene previste dal codice penale per la associazione a delinquere, anche con quelle previste dalla legge doganale per il contrabbando aggravato. Pertanto, l'esistenza dell'indicato vincolo - tra la detta aggravante ed il delitto di associazione a delinquere - comporta che, assolto l'imputato da tale delitto, la menzionata aggravante non può più essere applicata al delitto di contrabbando.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 295 lett. D

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)