Sez. L, Sentenza n. 23146 del 14/11/2016 (Rv. 641618 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - DEL DATORE DI LAVORO E DEI DIPENDENTI DEL DATORE DI LAVORO | Tutela assicurativa Inail - Esonero dalla responsabilità civile - Condizioni - Lavorazione protetta - Necessità - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - DEL DATORE DI LAVORO E DEI DIPENDENTI DEL DATORE DI LAVORO
In tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ai fini dell'operatività della tutela assicurativa Inail, con conseguente esonero dalla responsabilità civile del datore di lavoro, è necessaria la ricorrenza dell'elemento soggettivo di cui all'art. 4 del d.P.R. n. 1124 del 1965, nonché del requisito oggettivo della prestazione, consistente nella natura protetta dell'attività resa dal lavoratore, ai sensi dell'art. 1 dello stesso d.P.R. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'esonero del datore di lavoro in relazione al danno patito dal lavoratore che svolgeva attività di direttore generale in una società di intermediazione mobiliare).
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)