Interpretazione autentica dell'articolo 4 della legge 3 giugno 1949, n. 320, sulla dichiarazione di morte presunta di persone scomparse per fatti dipendenti dalla situazione politico-militare determinatasi tra il 10 giugno 1940 e il 31 dicembre 1945
Testo in vigore al
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. L'articolo 4 della legge 3 giugno 1949, n. 320, sulla dichiarazione di morte presunta di persona scomparse per fatti dipendenti dalla situazione politico-militare determinatasi tra il 10 giugno 1940 e il 31 dicembre 1945, deve essere interpretato nel senso che la deroga alle prescrizioni del Codice di procedura civile in ordine alla pubblicazione sui giornali si applica sia alla pubblicazione della domanda sia alla pubblicazione della sentenza per dichiarazione di morte presunta.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data ad Abano Terme, addi' 12 agosto 1962
SEGNI
FANFANI - BOSCO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO