Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti
Testo in vigore al
Art. 64
1. Il domicilio dei funzionari che rappresentano la pubblica Amministrazione e' di diritto nel loro rispettivo ufficio.
Art. 65
1. L'atto di appello con la decisione impugnata deve essere depositato nella segreteria della Corte entro quindici giorni successivi a quello della sua notificazione.
2. In mancanza del deposito, la Corte pronuncia il rigetto senza esame dell'appello su richiesta dell'appellato da proporsi, prima di ogni altra difesa, nel termine di cui seguente.
Art. 66
1. Nella risposta all'appello l'appellato puo' chiedere, in via di appello incidentale, la riforma di quei capi della decisione che egli creda gli siano pregiudizievoli, notificando il relativo atto nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine indicato nell'art.
65.
3. Fino a che non sia iniziata la discussione, puo' essere fatta adesione all'atto di appello da parte di coloro che abbiano interesse comune con l'appellante.
Art. 67
1. Decorsi i termini di cui agli articoli precedenti, ad istanza della parte piu' diligente il presidente della Sezione, con suo decreto in calce all'istanza stessa, fissa il giorno dell'udienza ed il termine entro cui le parti possono presentare nuovi documenti e memorie difensive.
2. Il procuratore generale conclude solo alla udienza.
Art. 68
1. La parte che abbia ottenuto il decreto di fissazione d'udienza deve farlo notificare giudizialmente alla parte avversaria nel domicilio da essa eletto.
Art. 69
1. L'intervento nel giudizio di appello e' ammesso soltanto per coloro che avrebbero potuto proporre opposizione di terzo.
2. E' pero' in facolta' della Corte di ordinare d'ufficio l'intervento di un terzo, quando cio' sia riconosciuto utile o necessario.
3. In questo caso l'ordine di eseguire la citazione del terzo puo' anche essere diretto al procuratore generale.
Art. 70
1. Quando la parte pronuncia l'annullamento della decisione impugnata puo' decidere sul merito o se del caso, rinviare gli atti al Consiglio di prefettura per la rinnovazione del giudizio.
Capo V. Dei giudizi in materia di pensione
§ 1. Disposizioni generali
Art. 71
1. I ricorsi in materia di pensioni, assegni od indennita' non sono ammessi, oltre che nei casi di nullita' indicati nell'articolo 3, quando:
a) si impugni soltanto la parte del provvedimento per la quale fu fatta espressa riserva di ulteriore pronunzia;
b) si propongano domande sulle quali non siasi provveduto in sede amministrativa.
§ 2. Pensioni a totale carico dello Stato
Art. 72
1. Il ricorso contro il provvedimento Ministeriale, con il quale sia stato concessa o negata pensione, assegno o indennita' a totale carico dello Stato, deve essere depositato nella segreteria della Sezione nel termine perentorio di novanta giorni dalla data in cui l'interessato ha avuto comunicazione, nei modi di legge, del provvedimento che impugna.2
Art. 73
1. L'istanza diretta a promuovere la sentenza della Sezione ai sensi dell'art. 174 del testo unico approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, deve essere depositata, nella segreteria della Sezione stessa entro il termine di novanta giorni dalla data in cui il ricorrente ha avuto la comunicazione del rifiuto del Ministero ad emanare il provvedimento di cessazione dal servizio.
2. Nel silenzio dell'Amministrazione, tale termine decorre dal compimento del periodo di sessanta giorni dopo la notifica alla Amministrazione stessa di un legale atto di diffida a provvedere.
Art. 74
1. Effettuato il deposito del ricorso o dell'istanza di cui agli articoli 72 e 73, l'Amministrazione competente, entro trenta giorni dalla richiesta dell'ufficio di segreteria, deve depositare i documenti in base ai quali e' stato emesso il provvedimento impugnato e, nei casi previsti dall'articolo precedente, indicare i motivi del rifiuto a provvedere.
2. Il ricorso, l'istanza ed i rispettivi documenti sono poi comunicati, per ordine del presidente della Sezione, al procuratore generale.
Art. 75
1. Avuta tale comunicazione ed eseguite le indagini che reputi necessarie, il procuratore generale emette le proprie conclusioni scritte e ne cura la notificazione giudiziale al ricorrente.
2. L'originale di tali conclusioni e' depositato in segreteria insieme con la prova della notificazione eseguita.
3. Nelle dette conclusioni il procuratore generale puo' chiedere, in via di ricorso incidentale, l'annullamento o la riforma del provvedimento impugnato.
4. Quando il ricorso sia proposto dal procuratore generale, la parte interessata puo' produrre ricorso incidentale nei trenta giorni dalla notifica del ricorso.
Art. 76
1. Il procuratore generale puo' ricorrere quando sia leso l'interesse dell'Erario.
2. Quand'egli ricorra in via principale, il termine per il deposito del ricorso decorre dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di concessione di pensione, assegno o indennita'.
3. Dopo il deposito, il ricorso e', a cura dello stesso procuratore generale, notificato giudizialmente alla parte contraria.
4. La prova della notificazione eseguita e' pure depositata in segreteria.
Art. 77
1. Trascorsi i termini sopraindicati, tanto il ricorrente quanto il procuratore generale possono domandare al presidente della Sezione la fissazione della udienza per la discussione della causa.
Art. 78
1. In qualunque stadio della causa sono ammessi l'intervento o l'adesione di coloro, i quali abbiano interesse nella proposta domanda di annullamento o di riforma, del provvedimento impugnato.
2. Similmente la Sezione, quando ritenga che vi siano persone interessate ad opporsi al ricorso, ordina che il giudizio venga integrato con il loro intervento.
Art. 79
1. L'intervento e l'adesione si effettuano con comparsa notificata alle parti avverse e depositata in segreteria.
Art. 80
1. Il procuratore generale sui ricorsi da esso proposti non e' tenuto a presentare conclusioni scritte.
§ 3. Pensioni miste
Art. 81
1. Quando il provvedimento che si impugna si riferisca a pensioni, assegni o indennita' che interessino anche Enti diversi dallo Stato, il ricorso prodotto da una delle parti deve essere notificato a tutti coloro che vi hanno interesse.
2. Quando una legge speciale non stabilisce un termine diverso, la notificazione del ricorso, qualora non sia stata fatta nei novanta giorni stabiliti nel deposito, dev'essere eseguita nel termine perentorio di trenta giorni successivi a quello del deposito.
3. La prova della notificazione e' depositata in segreteria insieme con il provvedimento impugnato.
4. Se il ricorso sia stato notificato ad alcuna soltanto delle parti interessate, la Sezione puo' disporre che sia integrato il giudizio con la chiamata in causa delle altre parti.
Art. 82
1. Quando l'Ente, cui incombe il pagamento delle pensioni od indennita', ricorra, secondo la facolta' conferita dalla rispettiva legge, contro le liquidazioni disposte dai propri organi deliberanti, il termine per il deposito del ricorso decorre dalla data del provvedimento impugnato.
Art. 83
1. Entro trenta giorni successivi alla notificazione del ricorso, ognuna delle parti ha facolta' di proporre ricorso incidentale.
Art. 84
1. Nei ricorsi, nei quali non sia interessata l'Amministrazione dello Stato, il procuratore generale non e' tenuto a concludere per iscritto.