Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore
Testo in vigore al
Art. 59
1. La sentenza che porti condanna nelle spese deve contenerne la tassazione.
2. A tal fine ciascun procuratore e' obbligato a presentare, insieme con gli atti della causa, la nota delle spese, delle proprie competenze e dell'onorario dell'avvocato, secondo le norme del Codice di procedura civile e del Regolamento generale giudiziario.
3. Qualora tale obbligo non venga adempiuto, con la sentenza si provvede alla tassazione delle spese nonche' delle competenze di procuratore e dell'onorario di avvocato in base agli atti della causa.
4. I procuratori inadempienti sono condannati con la stessa sentenza al pagamento a favore dell'Erario dello Stato di una somma da lire duecento a lire cinquecento.
5. Per quanto riguarda l'onorario di avvocato, alla nota delle spese puo' essere unito, all'atto della presentazione di essa ed in ogni caso non oltre dieci giorni dall'assegnazione della causa a sentenza, il parere del Direttorio del Sindacato degli avvocati e procuratori.
Art. 60
1. La liquidazione degli onorari e' fatta dall'autorita' giudiziaria in base ai criteri stabiliti a termini dell'art. 57, tenuto conto della gravita' e del numero delle questioni trattate.
2. Per le cause di valore indeterminato o relative a materie non suscettibili di valutazione pecuniaria si ha riguardo alla natura e all'importanza della contestazione.
3. Per determinare il valore della controversia si ha riguardo a cio' che ha formato oggetto di vera contestazione.
4. L'autorita' giudiziaria deve contenere la liquidazione entro i limiti del massimo e del minimo fissati a termini dell'articolo 58.
5. Tuttavia nei casi di eccezionale importanza, in relazione alla specialita' delle controversie, quando il pregio intrinseco dell'opera lo giustifichi, il giudice puo' oltrepassare il limite massimo; e' parimenti in sua facolta', quando la causa risulti di facile trattazione, di attribuire l'onorario in misura inferiore al minimo. In questi casi la decisione del giudice deve essere motivata.
6. Le stesse norme si applicano nei giudizi arbitrali.
Art. 61
1. L'onorario dell'avvocato, nei confronti del proprio cliente, in materia sia giudiziale, sia stragiudiziale, e' determinato, salvo patto speciale, in base ai criteri di cui all'articolo 57, tenuto conto della gravita' e del numero delle questioni trattate.
2. Tale onorario, in relazione alla specialita' della controversia o al pregio o al risultato dell'opera prestata, puo' essere anche maggiore di quello liquidato a carico della parte condannata nelle spese.
3. Fermo il disposto degli articoli 4 e 7 del R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1531, sul procedimento d'ingiunzione, gli avvocati possono chiedere il decreto di ingiunzione in confronto dei propri clienti anche all'autorita' giudiziaria della circoscrizione per la quale e' costituito l'albo in cui sono iscritti, osservate le norme relative alla competenza per valore.
4. Le convenzioni in contrario devono risultare da atto scritto.
Art. 62
1. Quando piu' avvocati abbiano prestato simultaneamente l'opera loro nell'interesse della stessa parte, ciascuno ha diritto nei confronti di quest'ultima al proprio onorario, salva quella riduzione che fosse reputata giusta in rapporto al concorso degli altri avvocati.
2. La stessa norma si applica nei giudizi penali.
Art. 63
1. Ai procuratori che davanti alle giurisdizioni speciali e nelle cause penali compiano opera di avvocato sono dovuti gli onorari che spetterebbero all'avvocato.
Art. 64
1. Gli onorari e gli altri diritti dei procuratori sono determinati dalle Norme generali della Tariffa e dalla Tabella unite al R. decreto-legge 27 ottobre 1918, n. 1774, e dalle successive modificazioni.
2. Le tariffe per la determinazione degli onorari o degli altri diritti dei procuratori possono essere rivedute ogni cinque anni con decreto del Ministro della giustizia, sentito il parere del Sindacato Nazionale.
Art. 65
1. Le spese e gli onorari dei giudizi arbitrali; qualora non siano stati tassati con la sentenza, sono liquidati dal
presidente del Tribunale nella cui circoscrizione la sentenza fu depositata.
2. Il presidente del Tribunale provvede con decreto ingiungendo al debitore di adempiere l'obbligazione nel termine che all'uopo gli prefigge ed avvertendolo che entro lo stesso termine ha facolta' di proporre opposizione davanti al Tribunale.
3. L'opposizione e' proposta con atto di citazione notificata alle altre parti interessate.
4. Si applicano le norme dei procedimenti per ingiunzione.
Art. 66
1. Gli avvocati e i procuratori non possono ritenere gli atti della causa e le scritture ricevute dai clienti, per il mancato pagamento degli onorari e dei diritti loro dovuti o per il mancato rimborso delle spese da essi anticipate.
2. Su reclamo dell'interessato il Direttorio del Sindacato ordina all'avvocato o al procuratore di depositare gli atti e i documenti nella propria sede, e si adopera per la composizione amichevole della controversia.
3. Nel caso in cui riesca la conciliazione ne e' redatto verbale il quale ha valore, a tutti gli effetti, di sentenza passata in giudicato. Il verbale di conciliazione e' depositato nella cancelleria del tribunale locale, che a richiesta ne rilascia copia in forma esecutiva.
4. Se la conciliazione non ha luogo, i clienti non possono ritirare gli atti della causa e le scritture prima che il Direttorio del Sindacato abbia proceduto all'accertamento delle spese ed alla liquidazione degli onorari.
5. Nei casi di urgenza il segretario del Sindacato puo' adottare tutti i provvedimenti che valgano a conciliare i legittimi interessi dell'avvocato o del procuratore con quelli del cliente.
6. Le modalita' per il deposito degli atti, nel caso preveduto nel comma secondo, saranno stabilite con successive disposizioni da emanarsi ai sensi dell'art. 101.
Art. 67
1. Nel termine di tre anni dalla morte dell'avvocato o del procuratore i suoi eredi possono valersi delle speciali norme stabilite per il rimborso delle spese e per il pagamento degli onorari.
Art. 68
1. Quando un giudizio e' definito con transazione, tutte le parti che hanno transatto sono solidalmente obbligate al pagamento degli onorari e al rimborso delle spese di cui gli avvocati ed i procuratori che hanno partecipato al giudizio negli ultimi tre anni fossero tuttora creditori per il giudizio stesso.
Titolo VII. Disposizioni a favore degli ex combattenti e dei benemeriti della causa nazionale.
Art. 69
1. Il periodo di pratica occorrente per l'ammissione agli esami e' ridotto a tre mesi per gli ex combattenti che siano stati iscritti per la pratica stessa anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Tale periodo e' ridotto ad un anno per gli ex combattenti che si iscrivano per la pratica a decorrere dalla data predetta.
Art. 70
1. Gli ex combattenti i quali abbiano conseguito o conseguano l'idoneita' nell'esame di procuratore possono essere iscritti nell'albo senza limitazione di numero.
Art. 71
1. I procuratori laureati in giurisprudenza ex combattenti possono essere iscritti nell'albo degli avvocati dopo quattro anni di esercizio professionale, ovvero essere ammessi agli esami di avvocato dopo un anno di esercizio di procuratore.
2. I procuratori ex combattenti iscritti nell'albo prima dell'entrata in vigore della legge 22 dicembre 1932-XI, n. 1674, possono essere iscritti nell'albo degli avvocati dopo tre anni di esercizio professionale.
Art. 72
1. Gli avvocati ex combattenti possono essere iscritti nell'albo speciale preveduto nell'art. 33 dopo cinque anni di esercizio professionale.4
2. Questo termine e' ridotto a tre anni a favore degli ex combattenti iscritti nell'albo degli avvocati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 73
1. Per gli effetti del presente decreto sono considerati ex combattenti gli insigniti di medaglia al valore militare, i mutilati, gli invalidi di guerra che abbiano contratto l'invalidita' in zona di operazioni, i feriti in combattimento che siano stati autorizzati a fregiarsi dello speciale distintivo, i volontari di guerra appartenenti alle armi combattenti che abbiano conseguito la speciale medaglia di benemerenza, e tutti coloro che, per un anno almeno durante la guerra 1915-1918, abbiano prestato servizio, come militari o assimilati, in reparti combattenti ai sensi dell'art. 41, comma secondo, del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e dell'art. 1 del R. decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637, ovvero nelle condizioni prevedute nell'art. 6 del R. decreto-legge 27 ottobre 1922, n. 1462, modificato dallo stesso art. 1 del R. decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637.
Titolo VIII. Disposizioni per i territori annessi al Regno e per le isole italiane dell'Egeo.
Art. 74
1. Per gli effetti del presente decreto sono equiparati agli ex combattenti i mutilati, gli invalidi ed i feriti per la causa nazionale, coloro che parteciparono alla Marcia su Roma, gli iscritti al Partito Nazionale Fascista da una data anteriore al 28 ottobre 1922 e coloro che militarono nelle legioni fiumane.
2. Il possesso dei requisiti necessari per l'equiparazione di cui al precedente comma deve essere provato:
a) dai mutilati ed invalidi della causa nazionale mediante il libretto di pensione privilegiata di guerra;
b) dai feriti per la causa nazionale mediante il brevetto di autorizzazione a fregiarsi del distintivo di onore per ferita fascista rilasciato dal Comando generale della M.V.S.N.
c) da coloro che parteciparono alla Marcia su Roma mediante il brevetto rilasciato dal Direttorio Nazionale del Partito Nazionale Fascista;
d) dagli iscritti al Partito Nazionale Fascista anteriormente al 28 ottobre 1922, mediante attestazione del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui risiede l'iscritto, ratificata dal Direttorio Nazionale e contenente l'indicazione dell'anno, del mese e del giorno dell'iscrizione;
e) da coloro che militarono nelle legioni fiumane mediante il foglio di congedo, relativo a tale qualita' od altro documento equipollente rilasciato dalle autorita' del luogo e del tempo, ovvero mediante gli stati di servizio od i fogli matricolari, nei quali siano state riportate le annotazioni relative al periodo di servizio prestato nelle formazioni fiumane ovvero anche mediante attestazione del Comando del distretto militare a cui l'interessato appartiene, rilasciato in base agli anzidetti stati di servizio e fogli matricolari.
Art. 75
1. Nei procedimenti che, a norma del decreto 4 novembre 1928, n. 2325, sulla unificazione legislativa, siano tuttora regolati dalle leggi di procedura civile, contenziosa e non contenziosa, vigenti prima dell'unificazione medesima nei territori annessi al Regno in virtu' delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, 19 dicembre 1920, n. 1778, e del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, l'avvocato iscritto in uno degli albi dei territori stessi puo' esercitare il ministero di rappresentanza e di difesa della parte, senza che occorra l'assistenza di un procuratore.
Art. 76
1. Nei procedimenti indicati nell'articolo precedente il procuratore e' ammesso a rappresentare le parti davanti alla Corte d'appello ed ai Tribunali del distretto in tutti i casi nei quali il ministero di avvocato non e' assolutamente obbligatorio a termini del paragrafo 27 della legge 1° agosto 1895, B. L. I., n. 113, nonche' davanti alle Preture nei casi preveduti dal paragrafo 29, comma primo, ultima parte, della legge medesima.
2. I procuratori, possono rappresentare le parti anche nei giudizi arbitamentali di borsa.
3. Essi sono dispensati dall'obbligo di farsi rappresentare da un avvocato nell'ipotesi preveduta nel paragrafo 28, comma primo, della legge predetta.
Art. 77
1. Nei procedimenti indicati nell'art. 75 rimane ferma la facolta' di sostituzione riconosciuta all'avvocato dalle leggi che erano in vigore nei territori annessi prima dell'unificazione legislativa.
2. Tuttavia l'avvocato puo' farsi sostituire soltanto da un altro avvocato o da un procuratore.
Art. 78
1. Per gli atti processuali regolati dalle leggi che vigevano nei territori annessi prima dell'unificazione legislativa, anche se compiuti da un procuratore, rimangono ferme le disposizioni delle stesse leggi, relative alla determinazione e alla liquidazione degli onorari e al rimborso delle spese, nonche' le tariffe ivi in vigore anteriormente all'unificazione anzidetta.
Art. 79
1. Alla laurea in giurisprudenza conseguita o confermata in una Universita' del Regno e' equiparata, agli effetti del presente decreto, la laurea in giurisprudenza conseguita in una Universita' della cessata monarchia austro-ungarica entro l'anno 1922.