Sez. 6, Sentenza n. 491 del 23/03/1968 Ud. (dep. 04/05/1968) Rv. 107825 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI -CONCERNENTI LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE - DISTURBO DELLE OCCUPAZIONI O DEL RIPOSO DELLE PERSONE - ESERCIZIO DI PROFESSIONE O MESTIERE RUMOROSO - CONDIZIONI PER L'ESISTENZA DEL REATO - ESERCIZIO DI ATTIVITA RUMOROSE CONDIZIONATO AL RILASCIO DI LICENZA COMUNALE - MANCANZA DELLA LICENZA - CONFIGURABILITA DELLA CONTRAVVENZIONE DI CUI ALLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE - CONCORSO DELLE DUE CONTRAVVENZIONI - POSSIBILITA - ESTREMI.*
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI -CONCERNENTI LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE - DISTURBO DELLE OCCUPAZIONI O DEL RIPOSO DELLE PERSONE - ESERCIZIO DI PROFESSIONE O MESTIERE RUMOROSO - CONDIZIONI PER L'ESISTENZA DEL REATO - ESERCIZIO DI ATTIVITA RUMOROSE CONDIZIONATO AL RILASCIO DI LICENZA COMUNALE - MANCANZA DELLA LICENZA - CONFIGURABILITA DELLA CONTRAVVENZIONE DI CUI ALLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE - CONCORSO DELLE DUE CONTRAVVENZIONI - POSSIBILITA - ESTREMI.*
Il reato di cui al capoverso dell'art.659 cod.pen. postula l'esistenza di uno specifico precetto, contenuto in una legge ordinaria, o in regolamento comunale di polizia o in una ordinanza amministrativa emanata dagli organi competenti, in conformita al vigente ordinamento giuridico sulle modalita di Esercizio (orario, luogo, etc) delle attivita - professioni o mestieri - rumorosi. Se pertanto l'autorita comunale abbia stabilito determinate prescrizioni circa l'Esercizio di dette attivita, la violazione di esse integra la contravvenzione di cui alla citata norma. Nel caso, invece, in cui la autorita comunale si limiti ad assoggettare l'Esercizio dei mestieri rumorosi ad una licenza, senza imporre precetti per disciplinarlo, l'Esercizio di attivita rumorosa senza la prescritta licenza integra soltanto una contravvenzione comunale che trova il suo fondamento nell'art.109 n.10 del regolamento per la esecuzione della legge comunale provinciale approvato con RD 12 febbraio 1911, n.297 e trova la sua sanzione nell'art.106 e successive modificazioni del tu delle leggi comunali e provinciali approvate con RD 3 marzo 1934 m 383. Conseguentemente il concorso delle due contravvenzioni puo verificarsi solo quando l'ordinanza dell'autorita comunale, oltre ad assoggettare l'Esercizio del mestiere rumoroso al rilascio di licenza, disciplini anche le modalita di tempo e di luogo dell'Esercizio medesimo. (V.107222 anno 1968).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 659 com. 1, Regio Decr. 12/02/1911 num. 297 art. 109 com. 10, Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)