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Sez. 2, Sentenza n. 24391 del 01/10/2008 (Rv. 604648 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE | Compimento di atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni di un edificio - Legittimazione dell'amministratore del condominio - Sussistenza - Necessità di previa deliberazione assembleare - Esclusione - Fattispecie in tema di ricorso ex art. 700 cod. proc. civ.
Stato
decisa il 2008-10-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604648-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE

Ai sensi degli artt. 1130, primo comma, n. 4), e 1131 cod. civ., l'amministratore del condominio è legittimato, senza necessità di una specifica deliberazione assembleare, ad agire in giudizio, nei confronti dei singoli condomini e dei terzi, per compiere atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni di un edificio, ivi compresa la richiesta delle necessarie misure cautelari (nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso contro la sentenza di merito che aveva ritenuto valida la procura alle liti conferita dall'amministratore di condominio ad un avvocato, senza previa autorizzazione dell'assemblea, affinché proponesse un ricorso ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ. per impedire ai condomini l'uso della rampa garage e dell'autorimessa, dopo che i vigili del fuoco ne avevano accertato l'inidoneità all'uso per motivi di sicurezza).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)