Sez. 3, Sentenza n. 1955 del 24/03/1980 (Rv. 405585 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - DANNO DA FATTO ILLECITO - LIQUIDAZIONE IN BASE AI VALORI CORRENTI ALL'EPOCA DELLA LIQUIDAZIONE STESSA - RIVALUTABILITA - ESCLUSIONE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - DANNO DA FATTO ILLECITO - LIQUIDAZIONE IN BASE AI VALORI CORRENTI ALL'EPOCA DELLA LIQUIDAZIONE STESSA - RIVALUTABILITA - ESCLUSIONE.*
Nella liquidazione del danno da fatto illecito, non e consentita l'attribuzione di una somma aggiuntiva a titolo di svalutazione monetaria, se la Determinazione del danno sia effettuata in base ai valori correnti all'epoca della liquidazione e, quindi, in base a coefficienti di liquidazione aggiornati rispetto alla data del sinistro. (Conf 93/75, mass n 373257).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)