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Sez. 3, Sentenza n. 1955 del 24/03/1980 (Rv. 405585 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - DANNO DA FATTO ILLECITO - LIQUIDAZIONE IN BASE AI VALORI CORRENTI ALL'EPOCA DELLA LIQUIDAZIONE STESSA - RIVALUTABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405585-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - DANNO DA FATTO ILLECITO - LIQUIDAZIONE IN BASE AI VALORI CORRENTI ALL'EPOCA DELLA LIQUIDAZIONE STESSA - RIVALUTABILITA - ESCLUSIONE.*

Nella liquidazione del danno da fatto illecito, non e consentita l'attribuzione di una somma aggiuntiva a titolo di svalutazione monetaria, se la Determinazione del danno sia effettuata in base ai valori correnti all'epoca della liquidazione e, quindi, in base a coefficienti di liquidazione aggiornati rispetto alla data del sinistro. (Conf 93/75, mass n 373257).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)