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Che approva l'annesso regolamento per la esecuzione della legge comunale e provinciale

Testo in vigore al

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Veduto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 21 maggio 1908, n. 269;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

1. Al regolamento approvato con R. decreto 19 settembre 1899, n. 394, e modificato successivamente con RR. decreti 29 dicembre 1901, n. 566, 2 agosto 1902, n. 360 e 21 agosto 1902, n. 406, e' sostituito l'annesso regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, che sara' vidimato, d'ordine Nostro, dal ministro dell'interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 12 febbraio 1911.
VITTORIO EMANUELE.
Luzzatti.
Visto, Il guardasigilli: Fani.