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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31920 del 10/12/2018 (Rv. 651978 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE | Pendenza del giudizio per revocazione - Improcedibilità del ricorso per cassazione - Esclusione - Sospensione del ricorso per cassazione già iniziato - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2018-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651978-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE

La pendenza del ricorso per revocazione non costituisce motivo di improcedibilità del ricorso per cassazione, né, ove già iniziato, sospende il relativo giudizio, salvo che la sospensione venga disposta, su istanza del ricorrente, dal giudice "a quo", ai sensi dell'art. 398, comma 4, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 398

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)