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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 18 giugno 1991 relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (91/477/CEE)

Testo in vigore al

Capo 2. Armonizzazione delle legislazioni relative alle armi da fuoco

Art. 4

1. Gli Stati membri garantiscono che le armi da fuoco o le loro parti immesse sul mercato siano state provviste di marcatura e registrate in conformità della presente direttiva ovvero siano state disattivate.

2.

Al fine di identificare e rintracciare ogni arma da fuoco assemblata, gli Stati membri, al momento della fabbricazione delle armi da fuoco:

  1. a) esigono una marcatura unica che comprenda il nome del fabbricante, il paese o il luogo di fabbricazione, il numero di serie e l'anno di fabbricazione (qualora non costituisca parte del numero di serie). Questo non pregiudica l'apposizione del marchio del produttore. A tal fine, gli Stati membri possono decidere di applicare le disposizioni della Convenzione del 1o luglio 1969 sul reciproco riconoscimento delle punzonature di prova delle armi da fuoco portatili; oppure

  2. b) mantengono qualsiasi altro tipo di marcatura unico e facile da applicare, con un codice numerico o alfanumerico, tale da consentire a tutti gli Stati membri di identificare agevolmente il paese di fabbricazione.

La marcatura è apposta su una parte essenziale dell'arma da fuoco la cui distruzione renderebbe l'arma inutilizzabile.

Gli Stati membri provvedono affinché su ogni unità elementare di imballaggio di munizioni complete sia apposta la marcatura in modo che risultino il nome del fabbricante, il numero di identificazione del lotto, il calibro e il tipo di munizione. A tal fine, gli Stati membri possono decidere di applicare le disposizioni della Convenzione del 1o luglio 1969 sul reciproco riconoscimento delle punzonature di prova delle armi da fuoco portatili.

Inoltre gli Stati membri si adoperano affinché nei trasferimenti di armi da fuoco dalle scorte governative verso usi permanentemente civili le armi in questione siano provviste dell'opportuna marcatura unica, che consente agli Stati di identificare facilmente il paese di trasferimento.

3. Gli Stati membri prescrivono che l'esercizio dell'attività di armaiolo sul proprio territorio sia subordinato al rilascio di un'autorizzazione, che si basa almeno sulla verifica dell'integrità privata e professionale e delle competenze dell'armaiolo. Se si tratta di una persona giuridica, il controllo è effettuato sulla persona che dirige l'impresa.

4.

Entro il 31 dicembre 2014 gli Stati membri garantiscono l'istituzione e la tenuta di un archivio computerizzato, centralizzato o decentrato, che garantisca alle autorità autorizzate l'accesso all'archivio in cui è registrata ogni arma da fuoco oggetto della presente direttiva. Tale archivio registra e conserva per non meno di venti anni, per ciascuna arma da fuoco, il tipo, la marca, il modello, il calibro e il numero di serie, nonché i nomi e gli indirizzi del fornitore e dell'acquirente o del detentore dell'arma da fuoco.

Durante il loro periodo di attività, gli armaioli sono tenuti a conservare un registro nel quale vengono iscritte tutte le armi da fuoco oggetto della presente direttiva, in entrata o in uscita, con i dati che ne consentono l'identificazione e la tracciabilità, in particolare il tipo, la marca, il modello, il calibro ed il numero di serie, nonché i nomi e gli indirizzi del fornitore e dell'acquirente. Al momento della cessazione dell'attività, gli armaioli consegnano il registro all'autorità nazionale competente per l'archivio di cui al comma 1.

5. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le armi da fuoco possano essere collegate ai loro proprietari in qualsiasi momento. Tuttavia, per quanto riguarda le armi da fuoco della categoria D, gli Stati membri istituiscono, a partire dal 28 luglio 2010, adeguate misure di tracciabilità, comprese, a partire dal 31 dicembre 2014, misure che permettano in qualsiasi momento il collegamento ai proprietari delle armi da fuoco immesse sul mercato dopo il 28 luglio 2010.

Art. 4 bis

Fatto salvo l'articolo 3, gli Stati membri consentono l'acquisizione e la detenzione di armi da fuoco solo alle persone in possesso della licenza o, per quanto riguarda le categorie C o D, che siano specificamente autorizzate ai sensi della legislazione nazionale.

Art. 4 ter

Gli Stati membri esaminano la possibilità di istituire un sistema volto a regolamentare le attività degli intermediari. Tale sistema potrebbe comprendere una o più misure quali:

  1. a) l'obbligo di registrazione per gli intermediari che operano sul loro territorio;

  2. b) l'obbligo di detenere una licenza o un'autorizzazione per l'attività di intermediazione.

Art. 5

Fatto salvo l'articolo 3, gli Stati membri permettono l'acquisizione e la detenzione di armi da fuoco soltanto a persone che abbiano un motivo valido e che:

  1. a) abbiano almeno 18 anni, tranne che per l'acquisizione, con mezzi diversi dall'acquisto, e la detenzione di armi da fuoco per la pratica della caccia e del tiro sportivo, purché i minori di 18 anni abbiano l'autorizzazione parentale oppure siano sotto la guida parentale o di un adulto titolare di una licenza di porto d'armi o di caccia in corso di validità, oppure facciano parte di un centro di addestramento autorizzato o diversamente abilitato;

  2. b) non possano verosimilmente costituire un pericolo per sé stesse, per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza. La condanna per un reato doloso violento è considerata indicativa di un tale pericolo.

Gli Stati membri possono revocare l'autorizzazione per la detenzione di un'arma se non è più soddisfatta una delle condizioni che ne hanno legittimato il rilascio.

Gli Stati membri possono vietare a persone residenti nel loro territorio la detenzione di un'arma acquisita in un altro Stato membro soltanto se l'acquisizione della stessa arma è vietata nel loro territorio.

Art. 6

Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie al fine di vietare l’acquisizione e la detenzione delle armi da fuoco e delle munizioni della categoria A. Le autorità competenti possono, in casi particolare, concedere autorizzazioni per le armi da fuoco e le munizioni di cui sopra quando non lo impediscano la pubblica sicurezza e l’ordine pubblico.

Gli Stati membri garantiscono che, salvo per gli armaioli, l'acquisizione di armi da fuoco, di loro parti e munizioni tramite mezzi di comunicazione a distanza, quali definiti all'articolo 2 della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza4, sia soggetta, se autorizzata, ad un rigoroso controllo.

Art. 7

1.

Un'arma da fuoco della categoria B può essere acquisita nel territorio di uno Stato membro soltanto su autorizzazione di quest'ultimo all'acquirente.

Tale autorizzazione non può essere concessa a un residente di un altro Stato membro senza preventivo accordo di quest'ultimo.

2. Un'arma da fuoco della categoria B può essere detenuta nel territorio di uno Stato membro soltanto su autorizzazione rilasciata dallo stesso al detentore. Se il detentore è residente di un altro Stato membro, quest'ultimo ne è informato.

3. Le autorizzazioni di acquisire e detenere un'arma da fuoco della categoria B possono risultare da un'unica decisione amministrativa.

4. Gli Stati membri possono prevedere di concedere alle persone che possiedono i requisiti per la concessione di un'autorizzazione per un'arma da fuoco una licenza pluriennale per l'acquisizione e la detenzione di tutte le armi da fuoco soggette ad autorizzazione, fermi restando:

  1. a) l'obbligo di comunicare alle autorità competenti eventuali trasferimenti;

  2. b) la verifica periodica che tali persone continuino a possedere i requisiti prescritti; e

  3. c) i limiti massimi di detenzione previsti dalla legislazione nazionale.

5. Gli Stati membri adottano norme per assicurare che coloro che sono in possesso di autorizzazione per la detenzione di armi da fuoco della categoria B ai sensi della legislazione nazionale al 28 luglio 2008 non debbano richiedere una licenza o un permesso per le armi da fuoco delle categorie C o D da essi detenute, a causa dell'entrata in vigore della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 20085.Tuttavia, qualsiasi successivo trasferimento di armi da fuoco delle categorie C o D è soggetto all'ottenimento o al possesso di una licenza da parte del cessionario o ad una specifica autorizzazione per la loro detenzione in conformità della legislazione nazionale.

Art. 8

1.

Un'arma da fuoco della categoria C può essere detenuta soltanto se il detentore abbia rilasciato una dichiarazione in tal senso alle autorità dello Stato in cui è detenuta l'arma.

Gli Stati membri prevedono la dichiarazione obbligatoria di tutte le armi da fuoco della categoria C attualmente detenute nel loro territorio entro il termine di un anno a decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva.

2. I venditori, gli armaioli o i privati informano le autorità dello Stato membro in cui hanno avuto luogo, in merito a tutte le cessioni o consegne di armi da fuoco della categoria C, precisando gli elementi di identificazione dell'acquirente e dell'arma da fuoco. Se l'acquirente risiede in un altro Stato membro, quest'ultimo viene informato dell'acquisizione dallo Stato membro dove è stata effettuata l'operazione e dall'acquirente stesso.

3. Se uno Stato membro vieta o sottopone ad autorizzazione nel suo territorio l'acquisizione e la detenzione di un'arma da fuoco della categoria B, C o D, ne informa gli altri Stati membri, che ne fanno espressa menzione in caso di eventuale rilascio di una carta europea d'arma per l'arma in questione, in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2.

Art. 9

1. La cessione di un'arma da fuoco delle categorie A, B e C una persona non residente nello Stato membro in questione è autorizzata, a condizione che siano rispettati gli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8:

— ad un acquirente che abbia ottenuto l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 11 di effettuare egli stesso il trasferimento verso il suo paese di residenza;

— ad un acquirente che presenti una dichiarazione scritta attestante e motivante la sua intenzione di detenere l'arma nello Stato membro di acquisizione, purché soddisfi alle condizioni legali relative alla detenzione.

2. Gli Stati membri possono autorizzare la cessione temporanea delle armi da fuoco in base a modalità da essi stabilite.

Art. 10

Il regime di acquisizione e di detenzione delle munizioni è identico al regime di detenzione delle armi da fuoco alle quali sono destinate.

Capo 3. Formalità relative alla circolazione delle armi nella Comunità

Art. 11

1. Fatto salvo l'articolo 12, le armi da fuoco possono essere trasferite da uno Stato membro ad un altro unicamente se si applica la procedura prevista nei paragrafi che seguono. Tali disposizioni si applicano anche al trasferimento di un'arma da fuoco in seguito a vendita per corrispondenza.

2.

Per quanto riguarda i trasferimenti di armi da fuoco verso un altro Stato membro, prima di ogni spedizione l'interessato comunica allo Stato membro nel quale si trovano le armi:

— il nome e l'indirizzo del venditore o cedente e dell'acquirente o cessionario oppure, eventualmente, del proprietario,

— l'indirizzo del luogo in cui verranno spedite o trasportate le armi,

— il numero di armi che fanno parte della spedizione o del trasporto,

— i dati che consentono l'identificazione di ciascuna arma ed inoltre l'indicazione che l'arma da fuoco ha formato oggetto di un controllo in base alle disposizioni della convenzione del 1o luglio 1969 relativa al reciproco riconoscimento delle punzonature di prova delle armi da fuoco portatili,

— il mezzo di trasferimento,

— la data di partenza e la data prevista per l'arrivo.

Le informazioni di cui ai due ultimi trattini non devono essere fornite in caso di trasferimento tra armaioli.

Lo Stato membro esamina le condizioni in cui avrà luogo il trasferimento, soprattutto sotto il profilo della sicurezza.

Se autorizza tale trasferimento, lo Stato membro rilascia una licenza contenente tutte le indicazioni di cui al primo comma. La licenza deve accompagnare le armi da fuoco fino a destinazione; essa deve essere esibita ad ogni richiesta delle autorità degli Stati membri.

3.

Per quanto riguarda il trasferimento di armi da fuoco diverse dalle armi da guerra, escluse dal campo di applicazione della presente direttiva conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, ogni Stato membro può concedere agli armaioli il diritto di effettuare trasferimenti di armi da fuoco dal suo territorio verso un armaiolo stabilito in un altro Stato membro senza l'autorizzazione preventiva prevista al paragrafo 2. A tal fine esso rilascia una licenza con validità massima di tre anni, che può essere sospesa o annullata in qualsiasi momento con decisione motivata. Un documento facente riferimento a detta licenza deve accompagnare le armi da fuoco fino a destinazione ed essere esibito ad ogni richiesta delle autorità degli Stati membri.

Prima della data del trasferimento, gli armaioli comunicano alle autorità dello Stato membro a partire dal quale il trasferimento sarà effettuato tutte le informazioni di cui al paragrafo 2, primo comma. Tali autorità effettuano ispezioni, se necessario sul posto, al fine di verificare la corrispondenza fra le informazioni comunicate dagli armaioli e le caratteristiche effettive del trasferimento. Le informazioni sono comunicate dagli armaioli entro un termine che conceda tempo sufficiente.

4.

Ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri un elenco di armi da fuoco il cui trasferimento nel suo territorio può essere autorizzato senza il suo accordo preventivo.

Tali elenchi di armi da fuoco saranno comunicati agli armaioli in possesso di licenza per il trasferimento di armi da fuoco senza autorizzazione preventiva nel quadro della procedura prevista al paragrafo 3.

Art. 12

1.

Salvo il caso in cui venga seguita la procedura prevista all'articolo 11, la detenzione di un'arma da fuoco durante un viaggio attraverso due o più Stati membri è permessa soltanto se l'interessato ha ottenuto l'autorizzazione di detti Stati membri.

Gli Stati membri possono concedere tale autorizzazione per uno o più viaggi, per il periodo massimo di un anno, rinnovabile. Dette autorizzazioni saranno menzionate sulla carta europea d'arma che il viaggiatore deve esibire ad ogni richiesta delle autorità degli Stati membri.

2.

In deroga al paragrafo 1, i cacciatori, per le categorie C e D, e i tiratori sportivi, per le categorie B, C e D, possono detenere senza autorizzazione preventiva una o più armi da fuoco durante un viaggio effettuato attraverso due o più Stati membri per praticare le loro attività, purché siano in possesso di una carta europea d'arma da fuoco su cui figuri l'indicazione di detta arma o dette armi e purché siano in grado di motivare il loro viaggio, in particolare presentando un invito o un'altra prova delle loro attività di caccia o di tiro sportivo nello Stato membro di destinazione.

Gli Stati membri non possono subordinare l'accettazione di una carta europea d'arma da fuoco al pagamento di tasse o diritti.

Tuttavia tale deroga non si applica ai viaggi verso un Stato membro che, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, vieti l’acquisizione e la detenzione dell’arma in questione o che ne prescriva l’autorizzazione; in tal caso, la carta europea d’arma da fuoco dovrà contenere un’espressa indicazione.

Nell’ambito della relazione di cui all’articolo 17, la Commissione esaminerà, in consultazione con gli Stati membri, anche i risultati dell’applicazione del secondo comma, in particolare per quanto riguarda le sue ripercussioni sull’ordine e la sicurezza pubblici.

3. Mediante accordi di riconoscimento reciproco di documenti nazionali, due o più Stati membri possono istituire un regime più flessibile di quello previsto al presente articolo ai fini della circolazione nel loro territorio con un'arma da fuoco.

Art. 13

1. Ogni Stato membro trasmette tutte le informazioni utili di cui dispone, in materia di trasferimenti definitivi di armi da fuoco, allo Stato membro verso il cui territorio viene effettuato il trasferimento.

2. Le informazioni che gli Stati membri ricevono in forza delle procedure previste all'articolo 11 sui trasferimenti di armi da fuoco, nonché all'articolo 7, paragrafo 2 e all'articolo 8, paragrafo 2, sull'acquisizione e la detenzione di armi da fuoco da parte di non residenti, sono comunicate, al più tardi al momento del trasferimento, allo Stato membro di destinazione e, se necessario, al più tardi al momento del trasferimento agli Stati membri di transito.

3. Ai fini di un'efficace applicazione della presente direttiva, gli Stati membri si scambiano regolarmente informazioni. A tal fine, la Commissione istituisce, al più tardi entro il 28 luglio 2009, un gruppo di contatto per lo scambio di informazioni ai fini dell'applicazione del presente articolo. Gli Stati membri indicano agli altri Stati membri e alla Commissione le autorità nazionali incaricate di trasmettere e ricevere informazioni nonché di assolvere gli obblighi di cui all'articolo 11, paragrafo 4.

Art. 13 bis

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2.

Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione6, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

Art. 14

Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni per vietare l’ingresso nel loro territorio:

— di un'arma da fuoco, salvo nei casi previsti dagli articoli 11 e 12 e purché vengano rispettate le condizioni ivi stabilite;

di un’arma diversa da quelle da fuoco, a condizione che le disposizioni nazionali dello Stato membro in questione lo permettano.

Capo 4. Disposizioni finali

Art. 15

1. Gli Stati membri intensificano i controlli sulla detenzione di armi alle frontiere esterne della Comunità. In particolare, essi vigilano affinché i viaggiatori provenienti da paesi terzi con l'intenzione di recarsi in un secondo Stato membro rispettino l'articolo 12.

2. La presente direttiva non osta ai controlli effettuati dagli Stati membri oppure dal trasportatore all'atto dell'imbarco su un mezzo di trasporto.

3. Gli Stati membri informano la Commissione in merito alle modalità in base alle quali vengono effettuati i controlli di cui ai paragrafi 1 e 2. La Commissione raccoglie tali informazioni e le mette a disposizione di tutti gli Stati membri.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le loro disposizioni nazionali, comprese le modifiche, in materia di acquisto e detenzione di armi, qualora la legislazione nazionale sia più rigorosa della disposizione minima da adottare. La Commissione trasmette tali informazioni agli altri Stati membri.

Art. 16

Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva ed adottano ogni misura necessaria per assicurarne l'esecuzione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Art. 17

Entro il 28 luglio 2015, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alla situazione risultante dall'applicazione della presente direttiva, presentando eventualmente delle proposte.

Entro il 28 luglio 2012, la Commissione effettua uno studio e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sui possibili vantaggi e svantaggi di una riduzione a due categorie di armi da fuoco (proibite o autorizzate) in vista di un miglioramento del funzionamento del mercato per i prodotti in questione, attraverso un'eventuale semplificazione.

Entro il 28 luglio 2010, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio con le conclusioni di uno studio sulla questione della commercializzazione delle armi copiate per determinare se l'inserimento di tali prodotti nell'ambito di applicazione della presente direttiva sia possibile e auspicabile.

Art. 18

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva in tempo utile perché le misure da essa previste si applichino al più tardi il 1o gennaio 1993. Essi comunicano immediatamente le misure adottate alla Commissione e agli altri Stati membri.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Art. 19

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in paricolare l'articolo 100A,

vista la proposta della Commissione1, in cooperazione con il Parlamento europeo2,

visto il parere del Comitato economico e sociale3,

considerando che l'articolo 8 A prevede l'instaurazione, entro il 31 dicembre 1992, di un mercato interno che comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni del trattato;

considerando che, in occasione della sua riunione di Fontainebleau del 25 e 26 giugno 1984, il Consiglio europeo si è espressamente prefisso come obiettivo la soppressione di tutte le formalità di polizia e di dogana alle frontiere intracomunitarie;

considerando che la soppressione totale dei controlli e delle formalità alle frontiere intracomunitarie presuppone che siano soddisfatte determinate condizioni di fondo; che la Commissione ha indicato, nel suo Libro bianco «il completamento del mercato interno», che la soppressione dei controlli della sicurezza degli oggetti trasportati e delle persone presuppone fra l'altro un ravvicinamento delle legislazioni sulle armi;

considerando che la soppressione alle frontiere intracomunitarie dei controlli relativi alla detenzione di armi richiede una normativa efficace che permetta il controllo all'interno degli Stati membri dell'acquisizione e della detenzione di armi da fuoco, nonché del loro trasferimento in un altro Stato membro; che, di conseguenza, devono essere soppressi i controlli sistematici alle frontiere intracomunitarie;

considerando che tale normativa svilupperà una maggiore fiducia reciproca tra gli Stati membri nel campo della salvaguardia della sicurezza delle persone nella misura in cui sia basata su legislazioni parzialmente armonizzate; che è opportuno, a tale fine, stabilire categorie di armi da fuoco la cui acquisizione e detenzione da parte di privati saranno vietate oppure subordinate ad un'autorizzazione o ad una dichiarazione;

considerando che è opportuno vietare in linea di principio il passaggio con armi da uno Stato membro ad un altro e che è possibile ammettere deroghe solo se viene applicata una procedura che permetta agli Stati membri di essere informati dell'ingresso di un'arma da fuoco nel loro territorio;

considerando che, in materia di caccia e competizione sportiva, si devono tuttavia adottare norme più elastiche al fine di non ostacolare più del necessario la libera circolazione delle persone;

considerando che la presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di adottare provvedimenti al fine di prevenire il traffico illecito di armi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: CAPITOLO 1 Campo di applicazione