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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 13 maggio 1982, causa 16/81

Decisione
decisa il 1982-05-13
ECLI
ECLI:EU:C:1982:154

Epigrafe

Nella causa 16/81, Agata Alaimo, dipendente del Centro europeo per lo sviluppo della preparazione professionale, con l'avv. E. Lebrun, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo nello studio dell'avv. R. Biever, Boulevard Grande-Duchesse-Charlotte 83, ricorrente, contro Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico principale sig. J.-P. Delahousse, in qualità di agente, assistito dall'aw. R. Andersen, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. O. Montako, membro del suo servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg, convenuta, causa avente ad oggetto l'annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso generale COM/LA/315 di non ammettere la ricorente al concorso stesso, LA CORTE (Prima Sezione), composta dai signori: G. Bosco, presidente di sezione, A. O'Keeffe e T. Koopmans, giudici, avvocato generale: P. VerLoren van Themaat cancelliere: P. Heim ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento

paragrafo 1
La signorina Alaimo, nata il 28 decembre 1942, è dipendente, dal 1o dicembre 1976, del Centro europeo per lo sviluppo della preparazione professionale, istituito dal Consiglio col regolamento 10 febbraio 1975, n. 337 (GU 215, pag. 1).
paragrafo 2
Nel 1980, essa aveva posto la propria candidatura al concorso generale per esami COM/LA/315, bandito dalla Commissione delle Comunità europee al fine di costituire una riserva di traduttori.
paragrafo 3
Fra le condizioni specifiche di ammissione al concorso, figuravano le seguenti: «I candidati dovranno essere nati dopo il 15 ottobre 1948. Il limite di età non si applica ai candidati che, al 15 ottobre 1980, siano funzionari o agenti delle Comunità europee da almeno un anno».
paragrafo 4
Con lettera 7 novembre 1980, il capo della divisione «Assunzioni» della Commissione informava l'Alaimo che la sua domanda era stata respinta, in quanto il limite di età fissato nel bando di concorso — limite effettivamente superato dall'interessata — aveva carattere perentorio, salvo nel caso in cui il candidato fosse già dipendente delle Comunità da almeno un anno.
paragrafo 5
Il 28 gennaio 1981, l'Alaimo proponeva il presente ricorso.
paragrafo 6
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (Prima Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti

paragrafo 1
I.'Alaimo conclude che la Corte voglia:
paragrafo 2
annullare la decisione della commissione giudicatrice del concorso generale COM/LA/315 di non ammetterla al concorso stesso; condannare la Commissione a riaprire, per quanto riguarda la ricorrente, il concorso generale COM/LA/315; porre le spese a carico della Commissione.
paragrafo 3
La Commissione conclude che la Corte voglia:
paragrafo 4
respingere il ricorso; pronunziarsi sulle spese secondo diritto.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti

paragrafo 1
La tesi dell'Alaimo consiste nel sostenere di essere stata, al 15 ottobre 1980, «dipendente delle Comunità europee» da almeno un anno e di avere avuto, pertanto, diritto alla deroga al limite di età stabilita dal bando di concorso a favore delle persone fornite di tale qualità.
paragrafo 2
A sostegno essa deduce quanto segue:
paragrafo 3
il Centro europeo per lo sviluppo della preparazione professionale (in prosieguo: il Centro) è una persona giuridica di diritto comunitario in quanto è stato istituito dal Consiglio, a norma dell'art. 235 del Trattato, per conseguire uno degli scopi della Comunità, in particolare per l'espletamento di uno dei compiti affidati alla Commissione dall'art. 188 del Trattato, ed in quanto «è istituito nell'ambito delle Comunità europee ed agisce attenendosi al diritto comunitario» (cfr. la motivazione del regolamento n. 337/75, summenzionato, relativo all'istituzione del Centro, ai punti 2 e 7); il personale del Centro presta un servizio pubblico comunitario, con un rapporto di lavoro particolare che è retto dal diritto comunitario [cfr. i regolamenti (CEE, CECA, Euratom) del Consiglio 29 giugno 1976, n. 1859, che stabilisce il regime da applicarsi al personale del Centro europeo per lo sviluppo della preparazione professionale (GU 1976, L 214, pag. 1) e 13 maggio 1980, n. 1237, che modifica il regolamento n. 1859/76 (GU 1980, L 127, pag. 1)]; il Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità si applica tanto al Centro (cfr. art. 16 del regolamento n. 337/75) quanto ai suoi dipendenti (cfr. art. 55, 1o comma, del regolamento n. 1859/76); i dipendenti del Centro sono esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dal Centro, il quale riscuote su tali compensi l'imposta comunitaria (cfr. artt. 55, 1o comma, e 56 del regolamento n. 1859/76); la Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a dirimere ogni controversia fra il Centro ed i suoi dipendenti (cfr. art. 44 del regolamento n. 1859/76).
paragrafo 4
In base a tutte queste considerazioni, l'Alaimo sostiene che i dipendenti del Centro sono dipendenti delle Comunità europee e che, essendo, al 15 ottobre 1980, dipendente del Centro da quasi quattro anni, essa doveva fruire della deroga al limite di età.
paragrafo 5
Per rafforzare la propria tesi, l'Alaimo deduce — anche se, a suo parere, ad abundantiam — che il regolamento n. 1237/80, dichiarando al punto 4 della motivazione che è opportuno uniformare talune disposizioni del regime da applicarsi al personale del Centro a quelle che vigono per i dipendenti delle Comunità europee, sembra ammettere, per ciò stesso, che detto personale fa parte dei dipendenti delle Comunità europee. La stessa conclusione si trae da una risoluzione del Parlamento europeo in data 19 settembre 1980 in cui è detto fra l'altro che si deve assumere il personale del Centro in conformità alle norme vigenti per l'assunzione del personale delle istituzioni, che detta assunzione dev'essere effettuata o valendosi degli elenchi dei candidati che hanno superato un concorso bandito dalle istituzioni comunitarie, o mediante comando di dipendenti delle istituzioni, e che si deve «aumentare la mobilità dell'occupazione fra il Centro e le istituzioni».
paragrafo 6
Nella replica, l'Alaimo si chiede se, nel bando di concorso che ha dato origine alla lite, l'espressione «agenti delle Comunità europee» vada intesa in un senso particolare, restrittivo, che comprende solamente il personale delle istituzioni comunitarie. Essa risponde che tale espressione va intesa in un senso più ampio, che comprenda tanto il personale delle istituzioni, quanto quello degli enti di diritto pubblico comunitario.
paragrafo 7
La ragione della deroga al limite d'età è infatti che l'autorità amministrativa non vuole trattare alla stessa stregua, quanto ai limiti di età richiesti per l'ammissione al concorso, i candidati provenienti dall'esterno e quelli già in servizio presso le Comunità europee, per i quali si tratta non già di entrare al servizio di queste, bensì di ottenere un avanzamento di carriera o di essere nominati in ruolo. Si deve fare qui, in un certo senso, un ragionamento analogo a quello fatto dalla Corte di giustizia per ammettere gli ausiliari ai concorsi interni delle istituzioni. I dipendenti degli enti comunitari istituiti con un atto di diritto derivato basato sull'art. 235 del Trattato collaborano anch'essi ai compiti delle Comunità, fanno già parte della «famiglia», cosicché è logico concedere loro condizioni di ammissione ai concorsi generali più ampie e più favorevoli di quelle che valgono per i candidati esterni.
paragrafo 8
Infine, l'Alaimo ritiene opportuno ricordare che, secondo la sentenza pronunziata dalla Corte nelle cause riunite 27/59 e 39/59 (Campolongo, Racc. 1960, pagg. 764 e segg.) le quali vertevano sull'applicazione dell'art. 12, leu. a), del regolamento generale CECA a un dipendente che aveva lasciato l'Alta Autorità per farsi assumere dalla Banca europea per gli Investimenti, «tale disposizione va interpretata alla luce dell'unità funzionale delle Comunità europee e delle istituzioni annesse». Questa nozione di unità funzionale delle Comunità europee e degli enti a queste collegate va tenuta presente anche ai fini dell'interpretazione dell'espressione «agenti delle Comunità europee», contenuta nel testo in esame, tanto più che, nel caso di specie, una siffatta unità funzionale sussiste fra la Commissione, che ha bandito il concorso in esame, ed il Centro, incaricato appunto di uno dei compiti ad essa assegnati dal Trattato CEE.
paragrafo 9
La Commissione sostiene che, ai sensi dell'art. I, g, dell'allegato III, dello Statuto, relativo alla deroga ai limiti di età, si deve far rientrare fra gli «agenti delle Comunità» solamente il personale delle tre persone giuridiche che costituiscono le Comunità, personale che è soggetto allo stesso regime giuridico indipendentemente dalla Comunità di appartenenza.
paragrafo 10
Questa espressione si riferisce pertanto unicamente ai dipendenti degli organi di queste persone giuridiche, vale a dire ai dipendenti delle istituzioni comunitarie (o degli enti che lo Statuto del personale assimila a tali istituzioni ai fini dell'applicazione dello Statuto), non già ai dipendenti di altri enti comunitari, istituiti direttamente dal Trattato oppure in attuazione di questo, che costituiscono persone giuridiche distinte dalla Comunità.
paragrafo 11
Gli «agenti delle istituzioni» sono gli impiegati di ruolo, nonché quelli temporanei ed ausiliari del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia e del Parlamento, nonché quelli del Comitato economico e sociale e della Corte dei conti, enti che, ai sensi dell'art. 1, 2o comma, dello Statuto del personale, «salvo contrarie disposizioni ... sono equiparati alle istituzioni delle Comunità».
paragrafo 12
Per quanto riguarda gli altri enti comunitari, la Commissione ammette che, nella sentenza 15 giugno 1976 (causa 110/75, Mills, Racc. 1976, pag. 967), la Corte di giustizia si è dichiarata competente a decidere le liti fra la Banca europea per gli investimenti ed i suoi dipendenti, in base all'art. 179 del Trattato CEE secondo cui «la Corte di giustizia è competente a pronunciarsi su qualsiasi controversia tra la Comunità e gli agenti di questa, nei limiti e alle condizioni determinati dallo Statuto o risultanti dal regime applicabile a questi ultimi».
paragrafo 13
La Commissione sostiene tuttavia che tale sentenza ha portata limitata, in quanto la Corte ha dichiarato semplicemente che i dipendenti della Banca vanno considerati come dipendenti delle Comunità ai fini dell'applicazione dell'art. ! 79 del Trattato CEE.
paragrafo 14
Da tale sentenza non deriva quindi che il personale della Banca vada equiparato ai dipendenti delle istituzioni in tutti i campi, ivi compresa l'applicazione dell'art. 1, lett. g), dell'allegato III dello Statuto. Ciò vale a fortiori per il personale di altri enti, quali il Centro, se si tiene conto del fatto che la Banca è stata creata direttamente dal Trattato e che il suo Statuto costituisce oggetto di un protocollo allegato allo stesso, mentre gli altri enti sono stati istituiti in seguito in forza dell'art. 235 del Trattato.
paragrafo 15
In particolare, solo grazie alle disposizioni espresse dei regolamenti n. 337/75 e n. 1859/76 — che li equiparano, entro questi limiti, ma non oltre, ai dipendenti delle Comunità europee — i dipendenti del Centro godono dei privilegi e delle immunità spettanti a quelli delle Comunità e sono considerati soggetti alla competenza giurisdizionale della Corte di giustizia delle Comunità europee per quanto riguarda le controversie con il Centro.
paragrafo 16
La deroga al limite di età la quale, come qualunque altra deroga, va interpretata restrittivamente, mira a favorire i candidati che si trovano già nelle Comunità europee. Orbene, il Centro ha una propria personalità giuridica, distinta da quella delle Comunità, ed i suoi dipendenti sono sottoposti ad un regime il quale, pur essendo informato allo Statuto del personale delle Comunità europee, rimane tuttavia distinto da esso. L'assunzione non dà pertanto le stesse garanzie di quella presso le istituzioni. Queste differenze sono tali da impedire l'estensione, ai dipendenti del Centro, della deroga stabilita a favore dei dipendenti delle istituzioni comunitarie.
paragrafo 17
Quanto alla sentenza Campolongo, menzionata dall'Alaimo a sostegno della sua tesi, la Commissione ricorda che essa è stata pronunziata nel 1960, nella prospettiva della prossima fusione delle istituzioni delle tre Comunità e dell'adozione di uno Statuto unico del personale. Nel frattempo, la fusione à avvenuta e lo Statuto unico valido del pari per i dipendenti della Banca europea per gli investimenti è stato adottato, ma l'unificazione non si è estesa agli enti comunitari creati in forza dell'art. 235 del Trattato CEE, i quali hanno una propria personalità giuridica ed un personale soggetto ad un distinto Statuto.

SENTENZA › In fatto › IV — La fase orale del procedimento

paragrafo 1
Le parti hanno svolto le loro difese all' udienza del 21 gennaio 1982.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 18 febbraio 1982.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con atto del 28 gennaio 1981, despositato nella cancelleria della Corte il 2 febbraio successivo, la signorina Agata Alaimo, dipendente del Centro europeo per lo sviluppo della preparazione professionale (in prosieguo: il Centro), ha proposto un ricorso mirante all'annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso generale COM/LA/315, bandito dalla Commissione per la costituzione di una riserva di reclutamento di traduttori, di non ammettere la candidatura della ricorrente a tale concorso.
punto 2
Come risulta da una lettera del 7 novembre 1980, con cui il capo della divisione «Assunzioni» della Commissione comunicava all'interessata la decisione controversa, l'Alaimo non era stata ammessa agli esami in quanto superava i limiti d'età stabiliti nel bando di concorso e non possedeva, secondo la commissione giudicatrice, i requisiti prescritti per poter fruire della deroga al limite d'età espressamente stabilita a favore dei candidati che, il 15 ottobre 1980, fossero «funzionari o agenti delle Comunità europee da almeno un anno».
punto 3
La deroga di cui sopra si basava sull'art. 1, n. 1, dell'allegato III dello Statuto del personale delle Comunità europee, il quale stabilisce le norme da osservarsi nei concorsi, ed avente il seguente tenore: «Il bando di concorso è stabilito dall'autorità che ha il potere di nomina, previa consultazione della commissione paritetica. Il bando deve specificare: ... g) eventualmente, i limiti d'età, nonché l'elevazione di tali limiti per gli agenti in servizio da almeno un anno. ...»
punto 4
L'Alaimo deduce che i dipendenti del Centro sono «agenti delle Comunità europee» ai sensi del bando di concorso. Essa aggiunge che non vi è alcun motivo per interpretare tale espressione nel senso che questa si riferisca esclusivamente ai dipendenti delle istituzioni comunitarie o degli enti espressamente equiparati a tali istituzioni da una norma dello Statuto e ne desume che, essendo stata assunta dal Centro il 1o dicembre 1976, essa è, per questo stesso fatto, dipendente delle Comunità da tale data e possedeva pertanto, il 15 ottobre 1980, data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature al concorso COM/LA/315, i requisiti prescritti per fruire della deroga ai limiti d'età.
punto 5
Da parte sua, la Commissione sostiene che per «agenti delle Comunità europee» si devono intendere solo i dipendenti delle istituzioni comunitarie e degli enti a queste espressamente equiparati da una norma dello Statuto.
punto 6
Benché l'espressione usata nel bando di concorso «agenti delle Comunità europee» differisca leggermente, nella sua formulazione letterale, da quella che si trova nell'art. 1, n. 1, dell'allegato III dello Statuto «agenti», non vi è dubbio che il significato sia lo stesso in ambo i casi. Giacché la nozione di «agente» non è definita nell'articolo di cui sopra, se ne dovrà stabilire la portata rifacendosi al complesso delle norme in cui ricorre, prendendo anzitutto in considerazione le disposizioni dei Trattati. Orbene, si osserva che l'espressione «agente», ogniqualvolta figura in una disposizione di uno dei Trattati (art. 40, 2o comma, 1o frase, del Trattato CECA; artt. 179 e 215, 2o comma, del Trattato CEE; artt. 152 e 188, 2o comma, del Trattato Euratom; art. 24, n. 1, del Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee) è collegata alla nozione di «Comunità».
punto 7
La definizione della presente lite dipende quindi dalla soluzione della questione se la nozione di «agenti delle Comunità europee» comprenda del pari i dipendenti del Centro. Onde risolvere la questione, è necessario e sufficiente accertare se il Centro faccia parte delle «Comunità europee».
punto 8
A questo proposito, occorre innanzitutto rilevare che l'art. 16 del regolamento del Consiglio 10 febbraio 1975, n. 337, relativo all'istituzione di un Centro europeo per lo sviluppo della preparazione professionale, stabilisce che «il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee è applicabile al Centro».
punto 9
I privilegi e le immunità di cui godono le Comunità europee sono stati loro concessi, come indica l'art. 28 del Trattato 8 aprile 1965, che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, ai fini dell'«assolvimento dei loro compiti», e non possono riguardare enti estranei a tali compiti. Il Consiglio dunque, col dichiarare che il protocollo sui privilegi e sulle immunità si applica al Centro, ha riconosciuto che questo ha le caratteristiche di un ente comunitario.
punto 10
In secondo luogo, occorre tener presente che, ai sensi dell'art. 44 del regolamento (CECA, CEE, EURATOM) del Consiglio 29 giugno 1976, n. 1859/76, che stabilisce il regime da applicarsi al personale del Centro europeo per lo sviluppo della preparazione professionale, «la Corte di giustizia è competente a dirimere ogni controversia fra il Centro ed una delle persone indicate nel presente regime circa la legalità di un atto che rechi pregiudizio a detta persona, ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 2».
punto 11
Dato che, stando ai Trattati la competenza della Corte in fatto di controversie di personale può concepirsi solo per le liti fra le Comunità ed i loro dipendenti, l'art. 44 summenzionato implica necessariamente che il Centro fa parte delle Comunità europee.
punto 12
D'altronde, il Centro à stato istituito dal Consiglio, a norma dell'art. 235 del Trattato, perché contribuisca, con la sua attività, al conseguimento degli scopi delle Comunità ed in particolare allo sviluppo armonico delle attività economiche. Esso partecipa pertanto ai compiti affidati dai Trattati alle Comunità.
punto 13
Tenuto conto della lettera del bando di concorso, della natura e dei compiti del Centro, nonché dei regolamenti del Consiglio che dichiarano applicabile al Centro il protocollo sui privilegi e sulle immunità e sottopongono alla Corte di giustizia le liti fra il Centro ed i suoi dipendenti, si deve concludere che i dipendenti del Centro sono dipendenti delle Comunità europee.
punto 14
Di conseguenza, va annullata la decisione della commissione giudicatrice del concorso COM/LA/315, con cui l'Alaimo è stata esclusa dal concorso in quanto non era un dipendente delle Comunità europee.
punto 15
Trattandosi di un concorso generale bandito al fine di costituire un elenco di riserva, i diritti della ricorrente si potranno considerare adeguatamente tutelati se la commissione giudicatrice riesaminerà la propria decisione, senza che sia necessario rimettere in questione il complesso dei risultati del concorso o annullare le nomine effettuate in seguito allo stesso.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 16
Ai sensi dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. La Commissione è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (Prima Sezione) dichiara e statuisce: 1o E annullata la decisione della commissione giudicatrice del concorso COM/LA/315, di non ammettere la ricorrente agli esami del concorso stesso. 2o Le spese del giudizio sono poste interamente a carico della Commissione.

Firme

Bosco O'Keeffe Koopmans Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 13 maggio 1982. Il cancelliere P. Heim Il presidente della Prima Sezione G. Bosco

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