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Sez. 2, Sentenza n. 7544 del 08/07/1995 (Rv. 493211 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE | Sottoscrizione - Procura speciale - Rilascio anteriore - Prova - Procura scritta in calce alla copia notificata del ricorso - Menzione della procura nel controricorso - Prova dell'anteriorità del rilascio - Idoneità - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493211-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE

Il controricorso, che, a norma dell'art. 370 cod. proc. civ., in relazione all'art. 365 stesso codice deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori e munito di procura speciale, è inammissibile se manca la prova che il mandato ad litem è stato rilasciato in data anteriore alla notificazione dell'atto; tale prova, se la procura è stata scritta in calce alla copia notificata del ricorso, non può essere tratta dalla mera circostanza che di essa si faccia menzione nel controricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)