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Agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa

Testo in vigore al

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di provvedere in merito al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa, essendo il provvedimento per la sua finalita', destinato ad interventi immediati su quelle imprese di assicurazioni che versano in condizioni tali per cui si rende indispensabile la procedura concorsuale della liquidazione coatta amministrativa;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del lavoro e della previdenza sociale;
Decreta:

Art. 1

1. Con il decreto che promuove la liquidazione coatta amministrativa di un'impresa autorizzata ad esercitare le assicurazioni della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti puo' essere disposto il trasferimento di ufficio del portafoglio dell'impresa relativo alle assicurazioni contro i danni ad altra impresa che abbia manifestato previamente il suo consenso.

2. L'impresa cessionaria deve soddisfare alle condizioni stabilite dall'art. 88, primo comma, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449. Il trasferimento puo' tuttavia essere disposto anche in mancanza dei requisiti di cui al citato articolo relativi all'ammontare del capitale e delle riserve tecniche, quando al capitale dell'impresa cessionaria partecipino, anche indirettamente attraverso una societa' finanziaria che ne abbia il controllo, in misura non inferiore al 75% del capitale stesso, altre imprese di assicurazione in regolare esercizio le quali abbiano raccolto nel loro insieme per le assicurazioni di cui al primo comma, secondo l'ultimo bilancio approvato, premi per un ammontare superiore al 50% dei premi raccolti dalle generalita' delle imprese per le stesse assicurazioni.

3. Il decreto che dispone il trasferimento del portafoglio stabilisce le modalita' necessarie per l'attuazione del trasferimento stesso. Il decreto puo' prorogare a 45 giorni il termine di cui all'articolo 1901, secondo comma, del codice civile, per i premi o le rate di premio scadenti nei 30 giorni successivi alla pubblicazione del decreto stesso.

4. Il trasferimento del portafoglio si effettua senza l'assegnazione della riserva premi all'impresa cessionaria, la quale ha diritto di esigere dagli assicurati solamente i premi o le rate di premio che scadono successivamente al trasferimento. Per i contratti di assicurazione diversi da quelli della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti l'impresa cessionaria e' surrogata nei crediti degli assicurati verso l'impresa posta in liquidazione coatta per le frazioni di premio corrispondenti al rischio non corso, con gli stessi privilegi stabiliti dalla legge a favore degli assicurati.

5. Al trasferimento del portafoglio di una societa' di mutua assicurazione in liquidazione coatta amministrativa si applicano le disposizioni dell'articolo 11 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, e degli articoli 1 e seguenti del presente decreto, come modificato dalla legge di conversione.

6. Il trasferimento del portafoglio non comporta per i soci assicurati modificazioni alla qualita' di socio della societa' posta in liquidazione coatta qualunque sia la natura della societa' cessionaria.

Art. 2

1. Per i contratti compresi nel portafoglio trasferito a norma dell'art. 1 il diritto di disdetta per evitare la tacita proroga del contratto non puo' essere esercitato per due anni a decorrere dalla data del decreto di cui all'art. 1.

2. E' fatto divieto alle imprese di assumere i rischi gia' assicurati con i contratti trasferiti a norma dell'art. 1 prima della scadenza del termine entro il quale il contraente puo' dare utilmente disdetta al contratto nel rispetto della disposizione di cui al precedente comma.

3. L'inosservanza del divieto e' punita con la sanzione pecuniaria di L. 100.000 per ogni contratto. Si applicano le disposizioni di cui ai commi decimo ed undicesimo dell'art. 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39.

Art. 3

1. I contratti compresi nel portafoglio trasferito a norma dell'art. 1 continuano con l'impresa cessionaria la quale assume a proprio carico i relativi rischi a decorrere dalle ore 24 del giorno di pubblicazione del decreto con il quale e' stata promossa la liquidazione coatta dell'impresa. Per gli indennizzi pagati in dipendenza di contratti stipulati in adempimento dell'obbligo di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, l'impresa cessionaria ha diritto di rivalsa nei confronti dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada", nei limiti delle somme che, qualora non si fosse fatto luogo al trasferimento di portafoglio, avrebbero fatto carico al predetto fondo ai sensi dell'art. 8, primo e secondo comma, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39.

2. L'impresa cessionaria ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la liquidazione dei predetti indennizzi, nei limiti e con le modalita' che saranno stabiliti con apposita convenzione da approvarsi dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 4

1. L'impresa cessionaria provvede, per tutto il territorio nazionale ed in deroga all'art. 19, terzo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, alla liquidazione per conto dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada", dei danni verificatisi anteriormente alla data di pubblicazione del decreto di liquidazione coatta di cui all'art. 1, che debbono essere risarciti dal predetto ente a norma dello stesso art. 19 della citata legge.

2. La somma determinata nella liquidazione, se accettata dal creditore, e' corrisposta, nei limiti di cui agli articoli 19 secondo comma e 21 terzo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, direttamente dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada".

3. Qualora non sia intervenuto accordo sulla somma liquidata, il creditore ha azione nei confronti dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada", per conseguire quanto da quest'ultimo dovuto.

4. L'azione si esercita convenendo in giudizio l'impresa cessionaria in nome dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada". Nel giudizio deve essere convenuto anche il commissario liquidatore.

5. Le spese sostenute dall'impresa cessionaria per la liquidazione dei danni di cui al primo comma che sono direttamente imputabili alla liquidazione di ciascun danno sono rimborsate integralmente dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada". Le altre spese di liquidazione degli stessi danni sono rimborsate in base ad apposita convenzione da approvarsi dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Con la stessa convenzione sono altresi' stabilite le modalita' per l'anticipazione da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada", delle somme occorrenti per far fronte alle predette spese.

Art. 5

1. I rapporti di lavoro del personale dipendente dall'impresa posta in liquidazione coatta sono risoluti di diritto alla data di pubblicazione del decreto di cui all'art. 1. Con effetto dal giorno successivo l'impresa cessionaria ha l'obbligo di riassumere i predetti lavoratori ai minimi retributivi previsti dai contratti collettivi di categoria in relazione alla qualifica a ciascuno di essi attribuita. L'obbligo di riassunzione non riguarda il personale indicato all'art. 11, ultimo comma, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, mentre per il personale dirigente si applica la disposizione di cui al primo comma dell'art. 10 dello stesso decreto-legge. Del comitato previsto da quest'ultima disposizione fa parte anche un rappresentante dell'impresa cessionaria.

2. I lavoratori riassunti a norma del precedente comma hanno diritto alla corresponsione da parte del liquidatore della sola indennita' di anzianita'.

3. L'impresa cessionaria del portafoglio mette a disposizione del commissario liquidatore il personale necessario per l'amministrazione della liquidazione dietro rimborso da parte del commissario stesso dei relativi oneri. Il commissario liquidatore non puo' assumere altro personale in aggiunta a quello messogli a disposizione dall'impresa cessionaria.

Art. 6

1. I rapporti di agenzia costituiti con l'impresa posta in liquidazione coatta sono risoluti di diritto alla data di pubblicazione del decreto con cui e' promossa la liquidazione coatta.

2. L'indennita' di fine rapporto e' a carico della liquidazione.

3. Nel caso di trasferimento di portafoglio a norma dell'art. 1, i predetti rapporti sono ricostituiti di diritto con l'impresa cessionaria a decorrere dal giorno successivo a quello della loro risoluzione.

4. Il nuovo rapporto di agenzia e' disciplinato dalle stesse condizioni del precedente contratto di agenzia stipulato con l'impresa posta in liquidazione coatta, salvo le modificazioni eventualmente necessarie per adeguare il rapporto stesso alle disposizioni degli accordi nazionali stipulati tra le organizzazioni rappresentative delle imprese e degli agenti ed alle disposizioni in materia di limiti delle spese di gestione agenziale adottate in applicazione dell'art. 11, quarto comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni ed integrazioni. Resta fermo in ogni caso il diritto di recesso delle parti a norma dei predetti accordi nazionali.

Art. 7

1. Nel caso in cui sia stato disposto il trasferimento di portafoglio di una impresa in liquidazione coatta a norma dell'art. 1, non puo' essere attribuito al commissario liquidatore della stessa il potere di cui all'art. 9, primo comma, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39. Nei riguardi dell'impresa cessionaria e delle imprese di assicurazione che partecipano, anche indirettamente, al suo capitale e' applicabile la disposizione dell'art. 14-ter, secondo comma, del predetto decreto-legge.

2. All'art. 19, primo comma, lettera c), della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sono soppresse le parole "con dichiarazione di insolvenza".

Art. 8

1. Gli aventi diritto al risarcimento per sinistri che debbono essere liquidati dall'impresa cessionaria a norma dell'art. 4 devono inviare all'impresa stessa richiesta di risarcimento con le modalita' indicate all'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, anche se sia stata precedentemente presentata all'impresa posta in liquidazione coatta. Nessuna azione per il risarcimento puo' essere
proposta prima che siano decorsi sei mesi dall'invio della richiesta.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche nei
riguardi del commissario liquidatore che sia stato autorizzato a procedere alla liquidazione dei danni a norma dell'art. 9 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39.

Art. 9

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 26 settembre 1978
PERTINI
ANDREOTTI - DONAT-CATTIN - BONIFACIO - SCOTTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 settembre 1978
Atti di Governo, registro n. 19, foglio n. 2