Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 15401 del 21/06/2017 (Rv. 644713 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE | Istanza di definizione ex artt. 6 e 12 del d.lgs. n. 218 del 1997 - Procedimento - Effetti - Sospensione per novanta giorni del termine di impugnazione - Silenzio della Amministrazione - Mancata impugnazione dell’accertamento - Definitività dell’accertamento - Ragioni - Silenzio-rifiuto.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE
In tema di accertamento con adesione, l’istanza di definizione prevista dagli artt. 6 e 12 del d.lgs. n. 218 del 1997, ed i tempi della relativa procedura, non comportano l’inefficacia dell’avviso di accertamento, sospendendone solo il termine per l’impugnazione per novanta giorni, decorsi i quali, senza che sia stata perfezionata la definizione consensuale, l’accertamento, in assenza di tempestiva impugnazione, diviene definitivo, secondo un meccanismo non dissimile dal silenzio-rifiuto, cui va ricondotto l’inutile spirare del termine dalla presentazione dell’istanza, senza che l’Ufficio abbia risposto.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)