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Sez. U - , Sentenza n. 20761 del 20/07/2021 (Rv. 661854 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E AGEVOLATA | Edilizia residenziale pubblica - Subentro nell'assegnazione dell'alloggio - Silenzio-assenso ex art. 20 della l. n. 241 del 1990 - ApplicabilitĂ  - Esclusione.
Stato
decisa il 2021-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661854-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E AGEVOLATA

In tema di edilizia residenziale pubblica, l'istituto del silenzio-assenso, previsto dall'art. 20 della l. n. 241 del 1990, che implica una posizione di interesse legittimo, non può trovare applicazione in relazione all'istanza di subentro nell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, destinati all'assistenza abitativa ed all'ampliamento del nucleo familiare, in cui la posizione soggettiva controversa ha la consistenza di diritto soggettivo.

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 20, Legge Reg. Lazio 06/08/1999 num. 12 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)