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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 922 del 13/01/2022 (Rv. 663809 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Sentenza del giudice di pace in cause di valore non superiore a euro 1.100,00 - Regime di impugnazione - Appello - Limitazioni di cui all’art. 339, comma 3, c.p.c. - Esclusione.
Stato
decisa il 2022-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663809-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE

La sentenza che definisce il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, compresa quella del giudice di pace, è impugnabile con l'appello non sottoposto alle limitazioni di cui all'art. 339, comma 3, c.p.c., in quanto, per espressa disposizione dell'art. 6, comma 12, del d.lgs. n. 150

del 2011, non è applicabile l'art. 113, comma 2, c.p.c., sicché non è possibile una pronuncia secondo equità.

Cod. Proc. Civ. art. 113 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 6 com. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)