Sez. 2 - , Ordinanza n. 27069 del 14/09/2022 (Rv. 665947 - 01)
CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - PLURIMA INTESTAZIONE DEL CONTO CORRENTE | Cointestazione di conto corrente bancario - Presunzione di contitolarità del saldo attivo - Superamento - Alimentazione del conto da parte solo di uno dei correntisti - Sufficienza - Esclusione.
CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - PLURIMA INTESTAZIONE DEL CONTO CORRENTE
La cointestazione di un conto corrente bancario attribuisce a ciascun intestatario, nei rapporti interni, ai sensi dell'art. 1298, comma 2, c.c., la contitolarità per parti uguali del saldo attivo del conto medesimo, salva la prova che le somme versate siano di esclusiva pertinenza di uno dei correntisti, che non può ritenersi raggiunta per il solo fatto che l'alimentazione del conto sia avvenuta da parte di uno soltanto tra essi.
Cod. Civ. art. 1298 com. 2, Cod. Civ. art. 1823, Cod. Civ. art. 1854
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)