Sez. 6, Sentenza n. 9026 del 29/06/1982 Ud. (dep. 11/10/1982) Rv. 155509 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - MALVERSAZIONE A DANNO DEI PRIVATI - IN GENERE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - POSSESSO PER RAGIONI DI UFFICIO - ESTREMI.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - MALVERSAZIONE A DANNO DEI PRIVATI - IN GENERE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - POSSESSO PER RAGIONI DI UFFICIO - ESTREMI.*
L'incompetenza funzionale del pubblico ufficiale non esclude il possesso per ragioni di ufficio del danaro o bene di cui egli abbia avuto la disponibilità a causa della sua qualità di impiegato della pubblica amministrazione. Tale possesso deve ritenersi invece escluso - con evidenti riflessi sulla non ipotizzabilità del reato di cui all'art. 315 cod. pen. - quando il privato abbia la consapevolezza che la sua dazione della cosa o del denaro al pubblico ufficiale sia arbitraria e illecita in quanto vietata dalla legge.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 315 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)