Sez. 3, Sentenza n. 2902 del 06/04/1990 (Rv. 466486 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CANONE - AGGIORNAMENTO - CLAUSOLA RELATIVA - INSERZIONE IN CONTRATTO NON SOGGETTO A PROROGA LEGALE - PENDENZA DEL RAPPORTO - ART. 71 LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392 - APPLICABILITÀ.*
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CANONE - AGGIORNAMENTO - CLAUSOLA RELATIVA - INSERZIONE IN CONTRATTO NON SOGGETTO A PROROGA LEGALE - PENDENZA DEL RAPPORTO - ART. 71 LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392 - APPLICABILITÀ.*
In tema di locazione di immobile adibito ad uso diverso da quello di abitazione, la clausola di adeguamento del canone, inserita in un contratto non soggetto a proroga legale e, pertanto, non colpita da inefficacia ai sensi dell'art. 1, comma quarto, del d.l. n. 426 del 1973, rimane operativa per tutta la durata del rapporto prevista nel contratto, senza che ad essa possa sostituirsi, dopo l'entrata in vigore della legge 27 luglio 1978 n. 392, il criterio di aggiornamento ivi stabilito all'ultimo comma dell'art. 71, applicabile solo dalla data della scadenza convenzionale. (Conf 6219/88, mass n 460656).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 24/07/1973 num. 426 art. 1 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 71 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)