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Sez. 1, Sentenza n. 4998 del 02/12/1992 Cc. (dep. 19/01/1993) Rv. 192704 - 01

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) | Liberazione anticipata - Decisione "allo stato " in assenza di sufficienti elementi di valutazione - Legittimità - Esclusione - "Ratio".
Stato
decisa il 1992-12-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/192704-01

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)

In tema di liberazione anticipata, il Tribunale di sorveglianza, qualora non ritenga di poter disporre, allo stato, di sufficienti elementi di giudizio per la brevità della carcerazione del condannato, deve rigettare senza condizioni la richiesta relativa, ovvero differirne la trattazione per il tempo necessario all'acquisizione delle informazioni indispensabili. Ne consegue che è illegittima una statuizione a carattere quasi interlocutorio (cosiddetta decisione "allo stato degli atti"), ma con effetto suscettibile di divenire giudicato, e fissare, nel contempo, termine per un riesame (nella specie, peraltro, a scadenza talmente lontana, da andare al di là dell'espiazione della pena).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)