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Sez. L, Sentenza n. 3241 del 10/02/2011 (Rv. 615921 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Insolvenza del datore di lavoro - Pagamento delle ultime tre mensilità di retribuzione - Fondo di garanzia - Applicazione - Limiti temporali - Proposizione di sequestro conservativo convertito in pignoramento anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 80 del 1992 - Inapplicabilità della tutela.
Stato
decisa il 2011-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615921-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE

La tutela del Fondo di garanzia gestito dall'INPS per il pagamento delle ultime tre mensilità di retribuzione non corrisposte dal datore di lavoro insolvente opera solo nei casi in cui sia stata proposta azione esecutiva successivamente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 80 del 1992; pertanto, essa è inapplicabile ove prima di tale data sia avvenuta la conversione del sequestro conservativo in pignoramento.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 art. 1 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 art. 2 com. 6 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 686

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)