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Sez. 2, Sentenza n. 333 del 04/02/1959 (Rv. 881268 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISPENDENZA - PREVENZIONE - CRITERIO - FATTISPECIE IN MATERIA POSSESSORIA.
Stato
decisa il 1959-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/881268-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISPENDENZA - PREVENZIONE - CRITERIO - FATTISPECIE IN MATERIA POSSESSORIA.

La prevenzione di una causa rispetto ad un'altra va stabilita in base alla data di notificazione della citazione oppure, nel caso che la domanda sia proposta con una Forma diversa dalla citazione (ricorso, comparsa di risposta, ecc.), in base alla data di comunicazione o notificazione all'altra parte dell'atto con cui viene formulata la pretesa. Nell'ipotesi in cui le citazioni siano notificate nello stesso giorno, prevale la citazione in cui sia stata indicata la data di comparizione più prossima (nella specie, è stata ritenuta la prevenzione del ricorso in causa possessoria rispetto alla citazione in causa petitoria, sul riflesso della maggiore brevità del termine di comparizione; ed, in conseguenza, l'improponibilità dell'Azione petitoria).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 705 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)