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Sez. 6, Sentenza n. 9692 del 07/04/1982 Ud. (dep. 21/10/1982) Rv. 155716 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - PER UN ATTO DELL'UFFICIO O DEL SERVIZIO - REQUISITO: ACCETTAZIONE DI PROMESSA O DI UTILITÀ - RISERVA MENTALE DEL PROMITTENTE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1982-04-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/155716-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - PER UN ATTO DELL'UFFICIO O DEL SERVIZIO - REQUISITO: ACCETTAZIONE DI PROMESSA O DI UTILITÀ - RISERVA MENTALE DEL PROMITTENTE - IRRILEVANZA.*

Ai fini del reato di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, è essenziale che il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio, accetti la promessa di una retribuzione per un atto del suo ufficio o riceva per compierlo denaro o altra utilità, a nulla rilevando le eventuali intenzioni che abbiano determinato il soggetto ad effettuare la promessa o a dare la utilità. La riserva mentale del promittente non ha alcuna influenza sulla consumazione del reato, perché la lesione del bene giuridico tutelato si realizza al momento dell'accettazione della promessa o dell'utilità da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, a prescindere dal fatto che la promessa sia stata effettuata con l'intenzione di non adempiere o che la dazione sia stata posta in essere con il recondito scopo di far intervenire la polizia.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 318

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)