Sez. 2, Sentenza n. 530 del 06/03/1970 Ud. (dep. 28/10/1970) Rv. 115553 - 01
PARTE CIVILE -INTERVENTO NELLE FASI SUCCESSIVE AL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - APPELLO PROPOSTO DALL'IMPUTATO PROSCIOLTO IN PRIMO GRADO PER INSUFFICIENZA DI PROVE -INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE NEL GIUDIZIO DI APPELLO.*
PARTE CIVILE -INTERVENTO NELLE FASI SUCCESSIVE AL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - APPELLO PROPOSTO DALL'IMPUTATO PROSCIOLTO IN PRIMO GRADO PER INSUFFICIENZA DI PROVE -INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE NEL GIUDIZIO DI APPELLO.*
Quando avverso una sentenza di assoluzione per insufficienza di prove sul fatto, abbia proposto appello soltanto l'imputato, la parte civile che, citata ai sensi dell'art 517, comma secondo, cod proc pen e, sia pure legittimamente, intervenuta nel giudizio di secondo grado, non ha diritto al rimborso delle spese di Costituzione, neppure se il gravame viene rigettato, poiche il suo intervento era carente di interesse. L'Azione civile, rimasta preclusa dalla formula assolutoria di primo grado, invero, non avrebbe potuto subire alcun pregiudizio dall'eventuale sostituzione della formula dubitativa di proscioglimento con altra completamente liberatoria, ne la parte civile avrebbe potuto formulare in grado di appello, richieste a lei piu favorevoli per la Mancanza dell'impugnazione del PM. (V 114720, anno 1970, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 92, Cod. Proc. Pen. art. 517 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)