Sez. 1, Sentenza n. 22500 del 04/11/2010 (Rv. 614698 - 01)
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - CANCELLAZIONE DELLA TRASCRIZIONE | Trascrizione della domanda giudiziale - Ordine di cancellazione - Accertamento dell'inesistenza del diritto - Trascrizione dell'atto su cui si fonda il diritto - Ordine di cancellazione ex art. 1668 cod. civ. - Applicazione analogica - Legittimità - Fattispecie.
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - CANCELLAZIONE DELLA TRASCRIZIONE
In tema di cancellazione della trascrizione delle domande giudiziali, deve ritenersi legittimo l'ordine di cancellazione della trascrizione relativa ad un diritto accertato come inesistente, anche se avente ad oggetto non la domanda giudiziale ma la trascrizione dell'atto sul quale si sarebbe dovuto fondare il diritto accertato come inesistente, in virtù dell'applicazione analogica dell'art. 2668 cod. civ. che prescrive al giudice la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale in caso di definitivo accertamento della sua infondatezza. (Nella fattispecie, la Corte d'appello, con pronuncia confermata in sede di legittimità, aveva dichiarato inammissibile l'intervento in appello, nel giudizio di divisione della casa coniugale, dei figli delle parti, sulla base dell'inesistenza del diritto di abitazione posto a base dell'intervento, ordinando altresì la cancellazione della trascrizione del verbale di separazione consensuale sul quale essi avevano fondato la loro domanda)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2668 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 344
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)