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Sez. 3, Sentenza n. 857 del 02/04/1966 (Rv. 321710 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - TERMINI - DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - PERENTORIETA - IRRILEVANZA DELLA NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA.*
Stato
decisa il 1966-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/321710-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - TERMINI - DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - PERENTORIETA - IRRILEVANZA DELLA NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA.*

Eccettuati i casi tassativamente previsti dal secondo comma dello art 327 cod proc civ, l'impugnazione proposta dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza e inammissibile anche se non sia ancora scaduto il termine di impugnazione decorrente dalla notificazione della sentenza medesima. (Conf 321197; 1810/56).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)