Sez. L, Sentenza n. 7222 del 05/09/1987 (Rv. 455337 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - IN GENERE - ATTIVITÀ LAVORATIVA DEL PROPAGANDISTA - INQUADRAMENTO NELLO SCHEMA DEL LAVORO SUBORDINATO OVVERO AUTONOMO - INDAGINE DEL GIUDICE DI MERITO - OGGETTO - PREDETERMINAZIONE DA PARTE DELL'IMPRENDITORE DEL NUMERO DELLE PERSONE DA VISITARE - INTERVENTI, DIRETTIVE E CONTROLLI SULLA ESECUZIONE DELL'INCARICO - ESISTENZA CONSEGUENTE DEL VINCOLO DI SUBORDINAZIONE - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - IN GENERE - ATTIVITÀ LAVORATIVA DEL PROPAGANDISTA - INQUADRAMENTO NELLO SCHEMA DEL LAVORO SUBORDINATO OVVERO AUTONOMO - INDAGINE DEL GIUDICE DI MERITO - OGGETTO - PREDETERMINAZIONE DA PARTE DELL'IMPRENDITORE DEL NUMERO DELLE PERSONE DA VISITARE - INTERVENTI, DIRETTIVE E CONTROLLI SULLA ESECUZIONE DELL'INCARICO - ESISTENZA CONSEGUENTE DEL VINCOLO DI SUBORDINAZIONE - ESCLUSIONE.*
Al fine di stabilire se le prestazioni del propagandista - astrattamente riconducibili sia allo schema del lavoro subordinato che a quello del lavoro autonomo rientrino, in concreto, nell'una o nell'altra Forma di rapporto, il giudice del merito deve indagare sulle modalità di esecuzione di detta prestazione, in particolare accertando se, nell'espletamento dell'incarico il propagandista, in corrispondenza con l'efficacia o meno vincolante delle direttive e controlli dell'imprenditore, abbia o meno ampia libertà di scelta dei modi e dei tempi di realizzazione della sua attività e, se questa attui a suo rischio con organizzazione propria, anche se di modeste dimensioni. In tale contesto, la predeterminazione da parte dell'imprenditore del numero delle persone da visitare sulla base di un programma generale di coordinamento dell'attività dell'impresa preponente con quella del propagandista, come pure interventi di sollecito, direttive di massima e controlli ispettivi sulla esecuzione dell'incarico, da parte del creditore della prestazione, non denotano automaticamente l'esistenza di un vincolo di subordinazione, in quanto interventi e direttive di tal genere possono essere impartite anche al lavoratore autonomo od all'agente, al fine di conseguire il risultato programmato. (V 4111/87, mass n 452886; (V 5584/85, mass nn 442777, 442778, 442779).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)