Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 27850 del 20/12/2011 (Rv. 620322 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE | Declaratoria di incompetenza - Natura di pronuncia definitoria del giudizio - Sussistenza - Conseguenze - Pronuncia di incompetenza annullata dal giudice di appello - Riassunzione davanti al giudice originariamente adito - Forma - Comparsa ai sensi dell'art. 125 disp. att. cod. proc. civ. - Necessità - Criteri.
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE
La dichiarazione di incompetenza è di per sé idonea a definire, con una pronuncia in rito, il giudizio originariamente introdotto, salvo le vicende conseguenti all'eventuale impugnazione; ne consegue che, ove una pronuncia di incompetenza venga annullata dal giudice di appello e il processo venga riassunto davanti al giudice originariamente adito, l'atto di riassunzione deve avvenire con la forma della comparsa prevista dagli artt. 50 cod. proc. civ. e 125 disp. att. cod. proc. civ. anziché con ricorso, e tale comparsa deve essere notificata alla controparte nel termine assegnato dal giudice.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 297 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)