Sez. 1, Ordinanza n. 3263 del 09/02/2018 (Rv. 646883 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA (PATERNITÀ DEL MARITO, PRESUNZIONE DI CONCEPIMENTO) - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ - TERMINE E SOSPENSIONE | Termine di decadenza annuale previsto dall'art. 244 c.c. - Decorrenza - Presupposto - "Scoperta dell'adulterio" - Nozione – Portata – Fattispecie.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA (PATERNITÀ DEL MARITO, PRESUNZIONE DI CONCEPIMENTO) - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ - TERMINE E SOSPENSIONE
La scoperta dell'adulterio commesso all'epoca del concepimento - alla quale si collega il decorso del termine annuale di decadenza fissato dall'art. 244 c.c. (come additivamente emendato con sentenza n. 134 del 1985 della Corte costituzionale) - va intesa come acquisizione certa della conoscenza (e non come mero sospetto) di un fatto rappresentato o da una vera e propria relazione, o da un incontro, comunque sessuale, idoneo a determinare il concepimento del figlio che si vuole disconoscere, non essendo sufficiente la mera infatuazione, la mera relazione sentimentale o la frequentazione della moglie con un altro uomo. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di appello che ha riconosciuto la tempestività della domanda di disconoscimento della paternità, ritenendo che, pur risultando una pregressa conoscenza dell’adulterio da parte dell’attore, solo all’esito dell’espletamento della prova del DNA, questi ne avesse acquisito la certezza).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 235 CORTE COST., Cod. Civ. art. 244 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)