Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931-IX, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza
Testo in vigore al
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773
Titolo I. Dei provvedimenti di polizia e della loro esecuzione.
§ 1°. Delle autorita' di pubblica sicurezza e delle loro attribuzioni
REGOLAMENTO
PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE DI P. S.
TESTO UNICO 18 GIUGNO 1931-IX, N. 773
Art. 1
1. L'autorita' di pubblica sicurezza e' provinciale e locale.
2. Sono autorita' provinciali il Prefetto ed il Questore.
3. E' autorita' locale, in ciascun Comune, il funzionario preposto all'ufficio di pubblica sicurezza. Nei Comuni dove non esiste un ufficio di P. S., e' autorita' locale il Podesta' o chi ne fa le veci.
Art. 2
1. Il Prefetto sopraintende alla pubblica sicurezza ed, in particolare, esercita nella provincia le attribuzioni deferite dalle leggi, alla sulla competenza.
Art. 3
1. Il Questore ha, alla dipendenza del Prefetto, la direzione tecnica di tutti i servizi di polizia e d'ordine pubblico nella provincia.
2. Egli esercita tutte le altre attribuzioni deferite dalle leggi alla sua competenza.
Art. 4
1. L'autorita' locale di pubblica sicurezza esercita, nell'ambito della circoscrizione del comune, le attribuzioni che le leggi deferiscono alla sua competenza.
2. Il Prefetto puo', con decreto, incaricare i funzionari preposti ad uffici distaccati di P. S. di vigilare sull'andamento generale dei servizi di pubblica sicurezza nei comuni vicini a quello di loro residenza.
3. Quando le esigenze del servizio lo richiedono, il Prefetto, od il Questore con l'assenso del Prefetto, possono inviare funzionari di P.
S. nei comuni per assumere la direzione dei servizi di polizia.
4. Durante la permanenza dei funzionari nei comuni, resta sospesa la competenza dei Podesta' relativamente ai servizi di polizia.
§ 2°. Della composizione dei privati dissidi
Art. 5
1. Per la composizione dei privati dissidi di cui all'art. 1 della legge, l'autorita' di P. S. invita le parti a comparire dinanzi ad essa, in un termine congruo pel tentativo di conciliazione.
Art. 6
1. L'autorita' di P. S. chiarisce alle parti la questione di fatto e i principi di diritto ad essa applicabili senza imporre il suo giudizio, e, salvi gli eventuali provvedimenti di competenza dell'autorita' giudiziaria, adotta, ove sia il caso, o un provvedimento conservativo di soddisfazione delle parti in contesa o un temperamento di equita' che valga a prevenire eventuali incidenti.
2. Del seguito procedimento si prende nota negli atti di ufficio e si stende processo verbale, ove lo si ritenga necessario.
3. Il processo verbale, firmato dallo parti e dal funzionario, puo' essere prodotto e fa fede in giudizio, avendo valore di scrittura privata riconosciuta. Se le parti non possono sottoscrivere, se ne fa menzione.
§ 3°. Dei rilievi segnaletici
Art. 7
1. I rilievi segnaletici per le persone pericolose o sospette e per coloro che non siano in grado o si rifiutino di provare la propria identita', giusta l'art. 4 della legge, sono descrittivi, fotografici, dactiloscopici o antropometrici.
2. La carta d'identita' da rilasciarsi alle persone pericolose o sospette, a termini del citato art. 4, devo essere conforme al modello allegato al presento regolamento, senza particolari rilievi od annotazioni.
3. Le impronte digitali sono apposte sui cartellini da conservarsi presso l'ufficio comunale o l'ufficio provinciale di P. S.
§ 4°. Dell'esecuzione dei provvedimenti di polizia
Art. 8
1. I provvedimenti dell'autorita' di pubblica sicurezza sono eseguiti in via amministrativa, col procedimento di cui all'articolo 5 della legge.
Art. 9
1. I provvedimenti dell'autorita' di pubblica sicurezza, quando riflettono singoli interessati, sono comunicati mediante consegna di copia dei provvedimenti, per mezzo degli agenti della forza pubblica o del messo comunale.
2. La relazione della notifica, redatta in doppio originale, e' datata e sottoscritta dall'agente o dal messo e dal consegnatario. Se questi non puo' o non vuole sottoscrivere, ne e' fatta menzione.
3. La notifica si ha per avvenuta dal giorno in cui la persona interessata o chi la rappresenti legalmente rilasci ricevuta dell'atto o del provvedimento che la riguarda, o quando, in qualsiasi modo, risulti che abbia avuto notizia dell'atto o del provvedimento.
Art. 10
1. Il Ministro dell'interno puo', in qualunque tempo, sia sopra denuncia, sia per propria iniziativa, dichiarare, con decreto, la nullita' degli atti e dei provvedimenti delle autorita' di pubblica sicurezza che contengano violazioni di legge o di regolamenti generali o speciali o che ritenga non fondati sopra una causa di pubblico interesse.
§ 5°. Delle autorizzazioni di polizia
Art. 11
1. Le autorizzazioni di polizia sono concesse esclusivamente ai fini di polizia e non possono essere invocate per escludere o diminuire la responsabilita' civile o penale in cui i concessionari possano essere incorsi nell'esercizio concreto della loro attivita'.
Art. 12
1. Ogni domanda per la concessione di una autorizzazione di polizia dev'essere corredata dai documenti necessari a comprovare il possesso, nel richiedente, dei requisiti personali o l'adempimento delle altre condizioni prescritte dalla legge. Il richiedente deve inoltre indicare la razza alla quale appartiene.
2. Nei casi in cui e' consentita la rappresentanza nell'esercizio di una autorizzazione di polizia, la domanda deve contenere il consenso scritto del rappresentante.
3. Gli estratti del casellario giudiziario, i certificati di buona condotta e simili, ove non sia diversamente prescritto, devono essere in data non anteriore a tre mesi.
4. Gli atti di consenso, quando non siano ricevuti da notaio, possono essere assunti o dagli ufficiali di P. S. o dal podesta'.
Art. 13
1. La domanda e' presentata all'autorita' locale di P. S., la quale, quando il provvedimento richiesto non sia di sua competenza, la trasmette al Questore con informazioni e proposte.
2. Analogamente si provvede per la rinnovazione annuale delle autorizzazioni.
3. La domanda di rinnovazione deve essere presentata prima della scadenza del provvedimento.
4. La rinnovazione decorre sempre dal giorno successivo a quello della scadenza.
5. Salvo che non sia, nei singoli casi, diversamente stabilito, la rinnovazione ha luogo mediante vidimazione sull'atto originario.
6. Sullo stesso atto puo' apporsi l'approvazione del rappresentante, nei casi in cui la rappresentanza e' consentita dalla legge.
Art. 14
1. Il versamento dell'importo di tasse, di marche e di simili valori, quando non sia eseguito direttamente presso l'ufficio finanziario, ha luogo mediante vaglia postale, la cui spesa resta a carico del mittente, oppure con assegni o vaglia cambiari della Banca d'Italia o con assegni di un Istituto di diritto pubblico o di interesse nazionale, emessi a favore del competente ufficio finanziario.
Art. 15
1. Quando la legge prescrive, per determinati atti, l'obbligo dell'avviso o della dichiarazione, questi debbono essere presentati per iscritto in doppio esemplare, di cui uno conforme alla legge sul bollo.
2. L'autorita' competente rilascia l'esemplare in bollo alla parte con l'annotazione del provvedimento, e conserva l'altro negli atti di ufficio.
Art. 16
1. In tutti i casi in cui la legge prescrive, per l'esercizio di determinate attivita' soggette ad autorizzazioni di polizia, la tenuta di speciali registri, questi devono essere debitamente bollati, a norma di legge, in ogni foglio, numerati e, ad ogni pagina, vidimati dall'autorita' di P. S. che attesta del numero delle pagine nell'ultima di esse.
2. I registri devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali e degli agenti di P. S., i quali appongono la data e la firma ogni qualvolta procedono al loro esame.