diritto.io

Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931-IX, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza

Testo in vigore al

Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773

Titolo I. Dei provvedimenti di polizia e della loro esecuzione.

§ 1°. Delle autorita' di pubblica sicurezza e delle loro attribuzioni

REGOLAMENTO
PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE DI P. S.
TESTO UNICO 18 GIUGNO 1931-IX, N. 773

Art. 1

1. L'autorita' di pubblica sicurezza e' provinciale e locale.

2. Sono autorita' provinciali il Prefetto ed il Questore.

3. E' autorita' locale, in ciascun Comune, il funzionario preposto all'ufficio di pubblica sicurezza. Nei Comuni dove non esiste un ufficio di P. S., e' autorita' locale il Podesta' o chi ne fa le veci.

Art. 2

1. Il Prefetto sopraintende alla pubblica sicurezza ed, in particolare, esercita nella provincia le attribuzioni deferite dalle leggi, alla sulla competenza.

Art. 3

1. Il Questore ha, alla dipendenza del Prefetto, la direzione tecnica di tutti i servizi di polizia e d'ordine pubblico nella provincia.

2. Egli esercita tutte le altre attribuzioni deferite dalle leggi alla sua competenza.

Art. 4

1. L'autorita' locale di pubblica sicurezza esercita, nell'ambito della circoscrizione del comune, le attribuzioni che le leggi deferiscono alla sua competenza.

2. Il Prefetto puo', con decreto, incaricare i funzionari preposti ad uffici distaccati di P. S. di vigilare sull'andamento generale dei servizi di pubblica sicurezza nei comuni vicini a quello di loro residenza.

3. Quando le esigenze del servizio lo richiedono, il Prefetto, od il Questore con l'assenso del Prefetto, possono inviare funzionari di P.
S. nei comuni per assumere la direzione dei servizi di polizia.

4. Durante la permanenza dei funzionari nei comuni, resta sospesa la competenza dei Podesta' relativamente ai servizi di polizia.

Art. 4-bis

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 43 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, il prefetto, in attuazione delle direttive del Ministro dell'interno, ed a richiesta delle amministrazioni interessate, provvede all'attribuzione della qualita' di agente di pubblica sicurezza alle guardie telegrafiche e di strade ferrate, ai cantonieri di cui all'articolo 12 del codice della strada emanato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, e agli altri agenti destinati all'esecuzione ed all'osservanza di speciali leggi e regolamenti, che risultino:

  1. a) essere maggiorenni;

  2. b) essere in possesso del diploma di scuola media inferiore;

  3. c) non avere subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;

  4. d) avere il godimento dei diritti civili e politici.

2. Sono fatti salvi gli ulteriori requisiti richiesti per l'accesso allo specifico impiego per il quale e' richiesta la qualita' di agente di pubblica sicurezza.

3. All'atto dell'attribuzione della qualita' di agente di pubblica sicurezza, l'interessato e' tenuto a prestare giuramento, in deroga all'articolo 231 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, davanti al prefetto o suo delegato, con la seguente formula: "Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana e al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e delle regioni e di adempiere alle funzioni affidatemi con coscienza e diligenza e con l'unico intento di perseguire il pubblico interesse .

4. L'attribuzione della qualita' di agente di pubblica sicurezza e' revocata, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, qualora venga a mancare taluno dei requisiti prescritti, ed e' sospesa nei casi in cui la legge prevede la sospensione dal servizio o, comunque, quando nei confronti dell'interessato e' adottato un provvedimento restrittivo della liberta' personale.

5. Le disposizioni del presente articolo, si osservano in tutti i casi in cui disposizioni di legge o di regolamento rimettono all'autorita' amministrativa il riconoscimento della qualita' di agente di pubblica sicurezza, fatte salve le disposizioni in vigore per la polizia municipale.

§ 2°. Della composizione dei privati dissidi

Art. 5

1. Per la composizione dei privati dissidi di cui all'art. 1 della legge, l'autorita' di P. S. invita le parti a comparire dinanzi ad essa, in un termine congruo pel tentativo di conciliazione.

Art. 6

1. L'autorita' di P. S. chiarisce alle parti la questione di fatto e i principi di diritto ad essa applicabili senza imporre il suo giudizio, e, salvi gli eventuali provvedimenti di competenza dell'autorita' giudiziaria, adotta, ove sia il caso, o un provvedimento conservativo di soddisfazione delle parti in contesa o un temperamento di equita' che valga a prevenire eventuali incidenti.

2. Del seguito procedimento si prende nota negli atti di ufficio e si stende processo verbale, ove lo si ritenga necessario.

3. Il processo verbale, firmato dallo parti e dal funzionario, puo' essere prodotto e fa fede in giudizio, avendo valore di scrittura privata riconosciuta. Se le parti non possono sottoscrivere, se ne fa menzione.

§ 3°. Dei rilievi segnaletici

Art. 7

1. I rilievi segnaletici per le persone pericolose o sospette e per coloro che non siano in grado o si rifiutino di provare la propria identita', giusta l'art. 4 della legge, sono descrittivi, fotografici, dactiloscopici o antropometrici.

2. La carta d'identita' da rilasciarsi alle persone pericolose o sospette, a termini del citato art. 4, devo essere conforme al modello allegato al presento regolamento, senza particolari rilievi od annotazioni.

3. Le impronte digitali sono apposte sui cartellini da conservarsi presso l'ufficio comunale o l'ufficio provinciale di P. S.

§ 4°. Dell'esecuzione dei provvedimenti di polizia

Art. 8

1. I provvedimenti dell'autorita' di pubblica sicurezza sono eseguiti in via amministrativa, col procedimento di cui all'articolo 5 della legge.

2. I provvedimenti contingibili ed urgenti di sicurezza pubblica, emanati dal Podesta' sulle materie di cui all'art. 55 della legge comunale o provinciale, testo unico 3 marzo 1934, n. 383, seguono col procedimento di cui all'art. 55 stesso.

Art. 9

1. I provvedimenti dell'autorita' di pubblica sicurezza, quando riflettono singoli interessati, sono comunicati mediante consegna di copia dei provvedimenti, per mezzo degli agenti della forza pubblica o del messo comunale.

2. La relazione della notifica, redatta in doppio originale, e' datata e sottoscritta dall'agente o dal messo e dal consegnatario. Se questi non puo' o non vuole sottoscrivere, ne e' fatta menzione.

3. La notifica si ha per avvenuta dal giorno in cui la persona interessata o chi la rappresenti legalmente rilasci ricevuta dell'atto o del provvedimento che la riguarda, o quando, in qualsiasi modo, risulti che abbia avuto notizia dell'atto o del provvedimento.

Art. 10

1. Il Ministro dell'interno puo', in qualunque tempo, sia sopra denuncia, sia per propria iniziativa, dichiarare, con decreto, la nullita' degli atti e dei provvedimenti delle autorita' di pubblica sicurezza che contengano violazioni di legge o di regolamenti generali o speciali o che ritenga non fondati sopra una causa di pubblico interesse.

§ 5°. Delle autorizzazioni di polizia

Art. 11

1. Le autorizzazioni, di polizia sono concesse esclusivamente ai fini di polizia e non possono essere invocate per escludere o diminuire la responsabilita' civile o penale in cui i concessionari possano essere incorsi nell'esercizio concreto della loro attivita'.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13 della legge, le autorizzazioni di cui al titolo III della stessa legge, la cui durata non sia gia' stabilita da altre leggi statali o regionali, hanno carattere permanente, salvo che si riferiscano ad attivita' da svolgersi per un tempo determinato.

3. Nel caso di trasferimento di taluna delle attivita' di cui al titolo III della legge in locali diversi da quelli per i quali l'autorizzazione e' stata rilasciata, o di sostanziali modificazioni degli stessi, restano in vigore le disposizioni di legge o di regolamento che subordinano l'esercizio dell'attivita' alla verifica di idoneita', comunque definita, dei locali medesimi.

Art. 12

1. Per la documentazione necessaria a comprovare il possesso nel richiedente dei requisiti personali e l'adempimento delle altre condizioni prescritte si osservano le disposizioni in vigore in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative.

2. E' fatta salva la facolta' dell'amministrazione di verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti e di disporre, se ne ricorrono i presupposti, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attivita' e la rimozione dei suoi effetti.

3. Nei casi in cui e' consentita la rappresentanza nell'esercizio di un'attivita' autorizzata, la domanda dell'interessato deve contenere il consenso scritto dell'eventuale rappresentante.

4. Gli atti di consenso possono essere assunti davanti al dipendente competente a ricevere la documentazione.

Art. 12-bis

1. Nel caso di morte del titolare, l'erede, ovvero, se si tratta del titolare di un'impresa esercitata in forma societaria, colui che vi subentra, puo' richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione, continuando l'attivita' nei tre mesi successivi alla data della morte. L'autorita' di pubblica sicurezza puo' ordinare la cessazione immediata dell'attivita' se l'interessato o il rappresentante esercente e' privo dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 11 della legge, fatto salvo il maggior termine previsto, per le attivita' ricettive, dall'articolo 17-ter della legge.

Art. 13

1. La domanda e' presentata all'autorita' locale di P. S., la quale, quando il provvedimento richiesto non sia di sua competenza, la trasmette al Questore con informazioni e proposte.

2. Analogamente si provvede per la rinnovazione annuale delle autorizzazioni.

3. La domanda di rinnovazione deve essere presentata prima della scadenza del provvedimento.

4. La rinnovazione decorre sempre dal giorno successivo a quello della scadenza.

5. Salvo che non sia, nei singoli casi, diversamente stabilito, la rinnovazione ha luogo mediante vidimazione sull'atto originario.

6. Sullo stesso atto puo' apporsi l'approvazione del rappresentante, nei casi in cui la rappresentanza e' consentita dalla legge.

Art. 14

1. La prestazione di cauzione, quando richiesta dalla legge o disposta dall'autorita' nei casi previsti dalla legge, puo' essere effettuata mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da impresa di assicurazioni regolarmente autorizzata all'esercizio di tale attivita' e con ogni altra modalita' prevista dalle disposizioni vigenti in materia di contabilita' pubblica.

Art. 15

1. Quando la legge prescrive, per determinati atti, l'obbligo dell'avviso o della dichiarazione, questi debbono essere presentati per iscritto in doppio esemplare, di cui uno conforme alla legge sul bollo, se prescritto.

2. L'autorita' competente rilascia l'esemplare in bollo alla parte con l'annotazione del provvedimento, e conserva l'altro negli atti di ufficio.