Sez. 5, Sentenza n. 2899 del 11/12/1998 Ud. (dep. 03/03/1999) Rv. 212773 - 01
STAMPA - DIFFAMAZIONE COMMESSA COL MEZZO DELLA STAMPA | Diritto di cronaca - Intervenuto provvedimento di parziale archiviazione - Omessa menzione nell'articolo giornalistico - Indicazione dei soli fatti per i quali è intervenuto rinvio a giudizio - Riferimento a tutte le originarie imputazioni - Diffamazione - Esclusione.
STAMPA - DIFFAMAZIONE COMMESSA COL MEZZO DELLA STAMPA
In tema di diritto di cronaca giornalistica, il principio di verità -sul quale il suddetto diritto si fonda- è rispettato anche nel caso in cui il giornalista, pur senza fare riferimento esplicito alla archiviazione, intervenuta in relazione ad alcuni tra i fatti originariamente addebitati alla persona della quale si parla nell'articolo, riferisca con precisione circa gli altri fatti per i quali è intervenuto il rinvio a giudizio e che, dunque, risultano sottoposti al vaglio del giudice dibattimentale. Il lettore infatti risulta informato, in maniera chiara anche se indiretta, circa la infondatezza delle accuse non ricomprese nel provvedimento di rinvio a giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 561 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)