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Sez. 2, Sentenza n. 1879 del 27/10/1972 Ud. (dep. 06/03/1973) Rv. 123460 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - IN GENERE - ELEMENTO OGGETTIVO(MATERIALE) - SOMMA PRETESA DAL LADRO PER RESTITUIRE LA REFURTIVA - SUSSISTENZA DEL REATO - FURTO - IN GENERE - CONCORSO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1972-10-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/123460-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - IN GENERE - ELEMENTO OGGETTIVO(MATERIALE) - SOMMA PRETESA DAL LADRO PER RESTITUIRE LA REFURTIVA - SUSSISTENZA DEL REATO - FURTO - IN GENERE - CONCORSO - SUSSISTENZA.*

Sussiste il delitto di estorsione, oltre a quello di furto, nel caso in cui il ladro, servendosi eventualmente anche di un mandatario, pretenda dal derubato il pagamento di una somma di danaro per restituirgli la cosa rubata. In tale ipotesi la minaccia, quale elemento costitutivo dell'estorsione, e implicita nel pericolo di perdere definitivamente la cosa sottratta se non si ottempera all'invito ricevuto di provvedere al versamento richiesto.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 629 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)