Sez. 3, Sentenza n. 2344 del 16/11/1984 Ud. (dep. 12/03/1985) Rv. 168256 - 01
EDILIZIA - IN GENERE - DISCIPLINA URBANISTICA - REATO DI LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - REATO DI PERICOLO - FRAZIONAMENTO NEGOZIALE DEL TERRENO ATTRAVERSO CONTRATTI DI LOCAZIONE - SUFFICIENZA - ESECUZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE - IRRILEVANZA.*
EDILIZIA - IN GENERE - DISCIPLINA URBANISTICA - REATO DI LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - REATO DI PERICOLO - FRAZIONAMENTO NEGOZIALE DEL TERRENO ATTRAVERSO CONTRATTI DI LOCAZIONE - SUFFICIENZA - ESECUZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE - IRRILEVANZA.*
Nel reato di lottizzazione abusiva la lesività non può essere ristretta alla trasformazione urbanistica effettiva del territorio, giacché essa va riferita alla potenzialità di tale trasformazione, ossia al pericolo che il territorio subisca una urbanizzazione non prevista o di tipo diverso da quella prevista. Pertanto, anche i contratti di locazione di una tenuta agricola, frazionata in più lotti senza l'esecuzione di opere edilizie, possono configurare la lottizzazione abusiva, allorquando le parti contraenti si siano accordate per dare al suolo una destinazione incompatibile con quella prevista dal piano regolatore. (Conf mass n 154411).*
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 28 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 lett. B CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)