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Sez. 2, Ordinanza n. 445 del 13/02/1974 Cc. (dep. 02/05/1974) Rv. 126861 - 01

MISURE DI SICUREZZA - IMPUGNAZIONI - GRAVAME LIMITATO AL CAPO DELLA SENTENZA CHE HA APPLICATO UNA MISURA DI SICUREZZA PERSONALE - COMPETENZA DELLA CORTE D'APPELLO E NON DELLA CASSAZIONE - MISURA DI SICUREZZA APPLICATA DA GIUDICE D'APPELLO - IMPUGNAZIONE - COMPETENZA DELLA CORTE D'APPELLO IN CAMERA DI CONSIGLIO - POSSIBILITA DI RICORSO IN CASSAZIONE PER REVISIONE.*
Stato
decisa il 1974-02-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/126861-01

MISURE DI SICUREZZA - IMPUGNAZIONI - GRAVAME LIMITATO AL CAPO DELLA SENTENZA CHE HA APPLICATO UNA MISURA DI SICUREZZA PERSONALE - COMPETENZA DELLA CORTE D'APPELLO E NON DELLA CASSAZIONE - MISURA DI SICUREZZA APPLICATA DA GIUDICE D'APPELLO - IMPUGNAZIONE - COMPETENZA DELLA CORTE D'APPELLO IN CAMERA DI CONSIGLIO - POSSIBILITA DI RICORSO IN CASSAZIONE PER REVISIONE.*

In base al combinato disposto delle norme contenute negli artt 212, 640 e 641 cod proc pen, competente a conoscere dell'impugnazione limitata al capo della sentenza che ha applicato una misura di sicurezza personale e la Corte d' appello e non la Corte suprema di Cassazione, anche se la misura di sicurezza sia stata applicata da un giudice d' appello; in tal caso il gravame sara deciso dalla Corte d' appello in camera di consiglio, con decreto contro cui e consentito ricorso in Cassazione per revisione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 212, Cod. Proc. Pen. art. 640, Cod. Proc. Pen. art. 641

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)