diritto.io

Sez. 4, Ordinanza n. 1725 del 08/06/1966 Cc. (dep. 11/11/1966) Rv. 102847 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA INDIVIDUALE - OMICIDIO COLPOSO - MORTE DI PIU PERSONE - CON UNICA AZIONE - CUMULO GIURIDICO DELLA PENA - AUTONOMIA DI CIASCUN REATO - ESTINZIONE DEL REATO E DELLA PENA (IN GENERE E DISPOSIZIONI COMUNI) - PRESCRIZIONE DEL REATO - COMPUTO IN ORDINE AI SINGOLI REATI DI OMICIDIO CONCORRENTE.*
Stato
decisa il 1966-06-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/102847-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA INDIVIDUALE - OMICIDIO COLPOSO - MORTE DI PIU PERSONE - CON UNICA AZIONE - CUMULO GIURIDICO DELLA PENA - AUTONOMIA DI CIASCUN REATO - ESTINZIONE DEL REATO E DELLA PENA (IN GENERE E DISPOSIZIONI COMUNI) - PRESCRIZIONE DEL REATO - COMPUTO IN ORDINE AI SINGOLI REATI DI OMICIDIO CONCORRENTE.*

La disposizione di cui all'art 589, comma secondo, cod pen (modificato dall'art 1 della legge 11 maggio 1966, n 296) unifica i reati di omicidio e lesioni colpose plurime commessi con unica Azione esclusivamente quoad poenam, rimanendo per il resto ciascuno reato autonomo e distinto. Da cio consegue che le cause estintive del reato vanno applicate in ordine ad ogni singolo reato. In particolare, quindi, il termine per la prescrizione del reato, nella ipotesi di pluralita di omicidi colposi e in relazione ai diversi limiti enunciati dall'art 157 cod pen, e quello in relazione al limite di anni cinque considerato per ciascuno degli omicidi e non invece quello in relazione al limite di anni dodici, di cui al citato comma secondo dell'art 589 (pena complessiva massima per gli omicidi concorrenti).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 157 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)