diritto.io

Sez. 3, Ordinanza n. 21429 del 11/11/2004 (Rv. 578010 - 01)

CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - COMPETENZA | Eccezione di incompetenza del giudice adito con domanda di rilascio di un bene immobile - Devoluzione della causa alla sezione specializzata indicata dalla parte - Fondatezza "prima facie" dell'eccezione - Conseguenza - Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2004-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578010-01

CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - COMPETENZA

In tema di rapporti agrari ed ai sensi dell'art. 26 della legge 11 febbraio 1971, n. 11 - che attribuisce alla competenza esclusiva delle sezioni specializzate agrarie "tutte le controversie" relative ai rapporti agrari, comunque prospettati dalle parti - qualora nel giudizio instaurato dall'attore con domanda di rilascio di un bene immobile per finita locazione o per scadenza del termine del comodato, il convenuto eccepisca l'incompetenza del giudice adito, deducendo la competenza della Sezione Specializzata Agraria, il giudice deve rimettere a questa la decisione della causa, rientrando nella competenza della medesima anche l'accertamento della natura del rapporto, tranne che, sulla base delle deduzioni delle parti e senza necessità di attività istruttoria, risulti "prima facie" che la materia del contendere è diversa da quella devoluta alla cognizione del giudice specializzato.

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)