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Sez. 3, Sentenza n. 391 del 17/03/1947 (Rv. 882306 - 01)

RENDICONTO -APPROVAZIONE - IMPUGNAZIONE DI SINGOLE PARTITE. RESPONSABILITÀ CIVILE -FATTO ILLECITO DEL COMMESSO - CONNESSIONE COL RAPPORTO INSTITORIO. LOCUPLETAZIONE - AZIONE DI INDEBITO ARRICCHIMENTO - PRESUPPOSTI
Stato
decisa il 1947-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/882306-01

RENDICONTO -APPROVAZIONE - IMPUGNAZIONE DI SINGOLE PARTITE. RESPONSABILITÀ CIVILE -FATTO ILLECITO DEL COMMESSO - CONNESSIONE COL RAPPORTO INSTITORIO. LOCUPLETAZIONE - AZIONE DI INDEBITO ARRICCHIMENTO - PRESUPPOSTI

L'approvazione di un conto non preclude alla parte che lo ha approvato d'impugnare le partite la cui annotazione sia effetto di falsità, successivamente scoperte, in operazioni compiute da terzi a suo nome. Il committente è responsabile del danno arrecato dal fatto illecito dal commesso, se l'esecuzione delle incombenze a cui il commesso è adibito abbia reso possibile il fatto illecito, pur non esplicandosi questo nell'ambito del rapporto institorio restrittivamente considerato. Per legittimare l'Esercizio dell'Azione di arricchimento senza causa occorre un nesso di causalità fra il vantaggio patrimoniale, disgiunto da una causa giustificativa, risentito da una parte e la diminuzione di un rapporto diretto fra le parti medesime. Il vantaggio patrimoniale può consistere così di un effettivo aumento del patrimonio come nel risparmio di una spesa necessaria e nell'avere evitato una perdita.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 266, Cod. Civ. art. 2041

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)