Sez. L - , Sentenza n. 9159 del 10/04/2017 (Rv. 644026 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE | Credito previdenziale - Opposizione a cartella esattoriale - Impugnazione innanzi all'autorità giudiziaria - Iscrizione a ruolo di altri crediti - Ammissibilità - Fondamento - Condizioni - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE
Il potere di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali non subisce alcuna interdizione quando è stato impugnato in giudizio un autonomo credito iscritto a ruolo e portato a conoscenza della parte debitrice, in quanto l'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999, riconnette l’effetto impeditivo all’atto di accertamento posto a monte e non già dell'atto esecutivo che sta a valle. (In applicazione del principio la S.C, confermando la sentenza di merito, ha ritenuto che il giudizio di opposizione al ruolo comunicato con cartella esattoriale - o il ricorso in sede amministrativa - non impedisce all'Inps l'iscrizione di altri crediti, pur se il ruolo impugnato si fondi sulle medesime premesse di fatto e di diritto di quelli successivamente formati, salvo l'eventuale effetto preclusivo vincolante della formazione del giudicato su uno dei giudizi di opposizione).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 24 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)