Sez. 6, Sentenza n. 11795 del 11/05/1990 Ud. (dep. 24/08/1990) Rv. 185223 - 01
PROVE - CHIAMATA DI CORREO - VALORE DI PROVA - CONDIZIONI - PLURALITÀ DI CHIAMATE - VALUTAZIONE - CRITERI.*
PROVE - CHIAMATA DI CORREO - VALORE DI PROVA - CONDIZIONI - PLURALITÀ DI CHIAMATE - VALUTAZIONE - CRITERI.*
La chiamata di correo ha valore di prova e non di mero indizio e può essere utilizzata, previa valutazione della sua attendibilità, congiuntamente agli altri elementi di prova idonei a confermarne l'attendibilità. Una pluralità di dichiarazioni di coimputati, tutte coincidenti in ordine alla commissione del fatto oggetto dell'imputazione, legittima, nella valutazione unitaria degli elementi di prova, l'affermazione di responsabilità. (Conf mass n 183411).*
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)