Sez. 2, Sentenza n. 2999 del 10/02/2010 (Rv. 611363 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Deliberazione dichiarata illegittima giudizialmente - Successiva sostituzione con delibera anch'essa dichiarata illegittima in altro giudizio - Impugnazione della sentenza relativa a quest'ultimo giudizio - Poteri del giudice del gravame - Declaratoria di cessazione della materia del contendere in applicazione dell'art. 2377, ultimo comma, cod. civ., nella sua formulazione originaria (rilevante "ratione temporis") - Configurabilià - Esclusione - Fondamento.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE
In tema di condominio negli edifici, ove ad una prima delibera assembleare, di cui venga accertata giudizialmente l'illegittimità, faccia seguito una seconda deliberazione, assunta sullo stesso argomento della prima e di questa sostitutiva, anch'essa oggetto di impugnazione giudiziale, il giudice del gravame sulla sentenza che ha definito tale secondo giudizio non può addivenire, qualora anche la seconda deliberazione sia stata dichiarata illegittima, ad una pronuncia di cessazione della materia del contendere, non potendo trovare applicazione il principio generale dettato, in tema di deliberazioni di assemblea societaria ed estensibile anche alla materia condominiale, dall'art. 2377, ultimo comma, cod. civ., nella sua formulazione originaria (applicabile "ratione temporis"), giacché esso presuppone, al fine di impedire l'annullamento della delibera impugnata, che la delibera sostitutiva sia stata presa in conformità della legge o dell'atto costitutivo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 2377
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)