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Sez. L, Sentenza n. 1332 del 24/02/1984 (Rv. 433459 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - SISTEMA TABELLARE - DISCIPLINA EX ARTT 3 E 21 DEL D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3 E 38 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1984-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433459-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - SISTEMA TABELLARE - DISCIPLINA EX ARTT 3 E 21 DEL D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3 E 38 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 38 cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 21 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, modificato dal d.P.R. 9 giugno 1975 n. 482, nella parte in cui, per il principio della tipicità delle malattie professionali, i lavoratori affetti da identica malattia, riconducibile all'ambiente ed ai mezzi di lavoro, non godono del medesimo trattamento e finiscono per non essere tutelati, in quanto, attesa la legittimità del sistema tabellare, la scelta fra tale sistema ed altro diverso è riservato al legislatore ordinario il quale si è adeguato ai principi di cui all'art. 38, comma secondo, cost. E, nel modificare ed allargare le tabelle, ha trasformato il rigido sistema tabellare in precedenza esistente in un sistema dinamico che assicura un'ampia copertura del rischio professionale. (V 140/81, Corte costituzionale).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 38, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 21 CORTE COST., DPR 09/06/1975 num. 482 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)